Il Parere del MIT n. 3807/2025 precisa quali prerogative di progettazione ed esecuzione il Codice definisce per le stazioni appaltanti non qualificate.
I QUESITI POSTI AL MIT
► Una stazione appaltante non qualificata per la fase progettazione e affidamento può aderire a Convenzioni/Accordi quadro a prescindere dall’importo?
► In caso di risposta affermativa al primo quesito, una stazione appaltante non qualificata per la fase dell’esecuzione può legittimamente gestire tali contratti in autonomia?
IL QUADRO NORMATIVO
I riferimenti normativi sono l’articolo 62, comma 6, lettera f) e l’Allegato II.4.
L’articolo 62 al primo comma ci dice che le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente:
- all’acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti;
- all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a 500.000;
- effettuareordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.
Per le gare di importo superiore, devono essere qualificate ai sensi dell’articolo 63 e dell’allegato II.4. Per queste gare, in assenza di qualificazione, l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG).
A completamento di questa disposizione, per rispondere al quesito postole, il MIT fa espresso riferimento all’Allegato II.4, in particolare:
- l’articolo 2, comma 1, il quale dispone che non è necessaria la qualificazione per l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.
- l’articolo 8, comma 5per cui le stazioni appaltanti non qualificate possono eseguire i contratti affidati usando gli strumenti messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.
IL PARERE DEL MIT
Il Parere del MIT conferma che è ammissibile per le stazioni appaltanti non qualificate aderire a convenzioni e accordi quadro indipendentemente dal fatto che gli importi siano superiori alle soglie europee.
Si precisa che è possibile aderire agli strumenti di acquisto poiché essi non richiedono apertura del confronto competitivo. Tra tali strumenti di acquisto, compre precisato all’Allegato I.01, articolo 3, lettera cc), rientrano:
1) le convenzioni quadro di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;
2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono sono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;
3) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo.
Inoltre, per quanto riguarda l’esecuzione, il Ministero conferma che questa può essere gestita direttamente dalla stazione appaltante anche se non qualificata per questa fase, quando l’affidamento deriva dagli strumenti telematici delle centrali di committenza o dagli ordini sugli strumenti di acquisto.
CONCLUSIONI
Con questo parere il Ministero conferma che il margine di azione delle stazioni appaltanti non qualificate non è limitato alla semplice gestione dei contratti al di sotto delle soglie di qualificazione di cui all’articolo 62, comma 1, ma permette alle medesime di poter aderire ad accordi quadro e convenzioni per importi superiori alle soglie senza però apertura del confronto competitivo. Pertanto questa interpretazione chiarisce il perimetro di autonomia delle stazioni appaltanti, non bloccando l’operato delle medesime.
Dott.ssa Giulia Tronfi
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