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Consiglio di Stato: negli RTI di SERVIZI/FORNITURE non serve equivalenza tra REQUISITI e QUOTA DI PARTECIPAZIONE

By Dicembre 12, 2025Dicembre 15th, 2025No Comments

Il Consiglio di Stato con sentenza n.9599/2025 si è espresso nel merito della questione riguardante la validità del principio della necessaria corrispondenza tra la quota di esecuzione di ciascuna impresa nel raggruppamento e i requisiti di qualificazione da essa posseduti agli appalti di servizi e forniture.

IL CASO

Nel caso in questione il Consiglio di Stato ribalta la sentenza emessa dal Giudice di primo grado, il quale aveva ritenuto che si dovesse prevedere una necessaria corrispondenza tra quote di qualificazione e quote di esecuzione al caso di specie, avente ad oggetto un appalto di servizi informatici, ritenendo tale principio inderogabile.

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il Consiglio analizza sistematicamente la normativa di riferimento, in particolare l’articolo 68 del D.Lgs 36/2023:

  • Comma 2: specifica che nel raggruppamento si indicano le parti del servizio che saranno eseguite da ciascun operatore, che ne assume l’impegno.
  • Comma 4, lett. b: le stazioni appaltanti possono specificare nei documenti di gara le modalità con cui i raggruppamenti ottemperano ai requisiti di capacità, purché proporzionato e giustificato.
  • Comma 11: stabilisce che “l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare” e rinvia all’Allegato II.12.

L’Allegato II.12, riguarda specificamente i lavori. Come rimarca il Consiglio di Stato questo articolo “pone il principio della necessaria corrispondenza tra qualificazione e prestazione di pertinenza, esattamente come in passato, limitatamente ai lavori e non ai servizi o alle forniture.”

INTERPRETAZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

L’articolo 68 NON introduce un principio generale di corrispondenza tra quote di esecuzione e requisiti di qualificazione per i servizi e le forniture. E a fondamento della propria interpretazione pone le seguenti motivazioni riscontrabili sia nel diritto nazionale che unionale:

  1. Rinvio all’Allegato II.12: il comma 11 rimanda a un allegato che disciplina la corrispondenza solo per i lavori.
  2. “I servizi, come le forniture, costituiscono, in linea di principio, una prestazione unica, che non è scindibile”. Pertanto, proprio per la natura della prestazione, i requisiti sono richiesti al raggruppamento complessivamente, salvo diversa previsione del bando.
  3. A supporto della propria posizione, il Consiglio cita la relazione illustrativa al D.Lgs. 36/2023, dove si legge: “la giurisprudenza … ha precisato che per l’appalto di servizi (e di forniture) non vige ex lege il principio di necessaria corrispondenza … ma la relativa disciplina è rimessa alla lex specialis”.
  4. Poiché l’UE mira ad aprire gli appalti pubblici alla concorrenza più ampia possibile e di facilitare l’accesso delle piccole e medie imprese, impedire il cumulo dei requisiti a livello di gruppo limiterebbe ingiustificatamente la partecipazione delle PMI.

LA DECISIONE DEL CONSIGLIO

In definitiva, alla stregua dell’interpretazione sistematica dei commi 2, 4 e 11 dell’art. 68 del Codice, per gli appalti di servizi e forniture, la regola generale supplettiva è quella del possesso del requisito di capacità tecnica in capo al soggetto collettivo nel suo insieme, salva specifica previsione della legge di gara che, alla luce della peculiarità della prestazione, imponga il possesso pro quota o pro parte da parte dei singoli raggruppati esecutori. Infatti Palazzo Spada conferma che l’articolo 68, comma 11 ha natura derogabile. Le stazioni appaltanti possono specificare nei documenti di gara le modalità con cui i raggruppamenti di operatori economici ottemperano ai requisiti in materia di capacità economica e finanziaria o di capacità tecniche e professionali, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive. La derogabilità è coerente con la disciplina dettata dal Codice e imposta dal diritto UE (art. 63, par. 2 della direttiva), che lascia alle amministrazioni la scelta di imporre che compiti essenziali siano svolti da un partecipante specifico.

Nel caso di specie, la documentazione di gara, in coerenza con le disposizioni normative, aveva espressamente previsto il possesso collettivo dei requisiti in capo al raggruppamento temporaneo nel suo complesso. Non sussistendo, pertanto, alcun obbligo di corrispondenza pro quota a carico delle singole imprese consorziate, il Consiglio di Stato ha dichiarato l’illegittimità della decisione di primo grado che aveva disposto l’esclusione del raggruppamento dalla procedura di gara.

CONCLUSIONI

Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici NON ha esteso il principio di corrispondenza pro quota delle imprese facenti parti di raggruppamenti negli appalti di servizi/forniture. La regola generale per i servizi rimane il possesso collettivo dei requisiti da parte del raggruppamento, disposizione derogabile dalle stazioni appaltanti con esplicita previsione introdotta nella lex specialis di gara.

 

Dott.ssa Giulia Tronfi

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Giulia Tronfi

Segue l’evoluzione normativa in materia contrattualistica pubblica e supporta l’elaborazione di articoli di approfondimento in relazione all’aggiornamento del settore. Predispone la compilazione dei documenti amministrativi per la partecipazione alle gare. Supporta le Amministrazioni Pubbliche nell’attività di contrattualistica pubblica.