Con questa sentenza il Tribunale amministrativo del Lazio fornisce indicazioni alle stazioni appaltanti su come comporre e condurre l’operato della commissione di gara al fine di evitare contestazioni.
Il ricorso n. 968/2026 presentato al TAR Lazio da un operatore non aggiudicatario, ineriva tre aspetti principali: l’inadeguatezza dei tempi di esame delle proposte tecniche da parte della commissione giudicatrice, le irregolarità nella composizione e nella competenza tecnica di quest’ultima, la mancata esplicitazione di una fase di valutazione individuale dei commissari prima di quella collegiale.
LA MOTIVAZIONI DEL TRIBUNALE
Il Tribunale, nel respingere le doglianze di parte, tra le motivazioni fornisce indicazioni su:
- Come costituire la commissione di gara – La competenza tecnica della commissione non deve necessariamente risiedere in ciascun singolo membro, ma deve essere valutata globalmente in relazione all’oggetto della gara. La stazione appaltante deve poter dimostrare, attraverso i curricula dei membri, che nel loro insieme possiedono le conoscenze necessarie per giudicare l’oggetto dell’appalto. Non è necessario che ogni singolo membro possegga ogni competenza, ma il collettivo deve coprire l’oggetto della gara: “la competenza della commissione giudicatrice deve essereglobalmente apprezzatain ordine alla materia oggetto dell’affidamento e tale dato risulta compiutamente comprovato ex actis in base ai profili curriculari dei suoi membri.” Inoltre, qualora, come in questo caso, si proceda alla nomina dei supplenti, questa è parte integrante della costituzione iniziale della commissione. La sostituzione di un titolare è legittima se motivata da una causa documentata.
- Congruità temporale del vaglio delle offerte e valutazione individuale di ciascun commissario – La brevità del tempo impiegato nelle sedute collegiali per esaminare le offerte non è di per sé un vizio. Appare evidente che il tempo impiegato per la valutazione delle offerte nelle singole sedute deve assommarsi a quello speso da ciascun componente la commissione per il proprio apporto individuale.
- Come strutturare la fase valutativa – Anche se il disciplinare non lo prescrive esplicitamente, bensì ciò sia implicitamente sottinteso (come in questo caso), la fase della valutazione individuale da parte dei singoli commissari è altamente raccomandabile prima della discussione collegiale. Gli apprezzamenti individuali sono espressi nella decisione collegiale finale, costituente momento di sintesi della comparazione e composizione dei giudizi individuali. Se poi, come nel caso in esame, questa decisione è unanime, ciò tutela ulteriormente la Stazione Appaltante in quanto, come riporta il Giudice, in questo caso nessun pregiudizio può esser lamentato dall’impresa ricorrente, in quanto dimostra la piena concordanza dei giudizi. La valutazione individuale dei commissari può pertanto rimanere implicita nel giudizio collegiale, salvo nel caso in cui venga adottato il metodo del confronto a coppie che costituisce un’eccezione. Qualora si adotti tale metodo, come da richiamata giurisprudenza amministrativa, la preferenza per ciascun abbinamento deve essere espressa e verbalizzata singolarmente da ogni componente. Pertanto la fase individuale non può rimanere implicita.
CONCLUSIONI
In conclusione, il TAR, respingendo tutte le censure, ha ritenuto legittimi gli atti della procedura di gara. Nel proprio giudizio delinea anche il corretto modus operandi che, qualora seguito dalla Stazione Appaltante, tutela la condotta della commissione giudicatrice da possibili ricorsi.
Dott.ssa Giulia Tronfi
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