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Offerta economica nella busta sbagliata? L’esclusione è legittima

By Gennaio 31, 2026No Comments

Il Consiglio di Stato con sentenza n.523/2026 conferma la legittimità delle clausole della documentazione di gara che impongono il divieto di commistione tra documentazione amministrativa e offerta economica.

LA DECISIONE DI PRIMO GRADO

Il TAR Lazio in primo grado aveva ritenuto illegittime le clausole del bando di gara di lavori per la realizzazione di mense scolastiche, che prevedevano l’esclusione se nella documentazione amministrativa fossero stati inseriti elementi dell’offerta economica. Per il TAR il divieto di commistione, in caso di criterio di aggiudicazione a minor prezzo, era illegittimo poiché la commissione giudicatrice non deve valutare le offerte ma si limita a verificare la documentazione e a individuare quella migliore, pertanto la conoscenza anticipata del prezzo non compromette l’imparzialità della stessa. Secondo il giudice di primo grado tale divieto si configurerebbe inoltre come un eccessivo formalismo, in contrasto con il principio del favor partecipationis sancito dall’articolo 10 del Codice 36/2023.

LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

Palazzo Spada accoglie il ricorso e riforma in parte la sentenza del TAR Lazio sentenziando che le clausole che vietano la commistione tra documentazione amministrativa e offerta economica non sono nulle né contrarie all’articolo 10 D.Lgs. 36/2023.

In primis il Consiglio di Stato, richiamando ad una sua precedente sentenza [Cons. Stato, Sez. V, 13 agosto 2024, n.7113] ricorda che: “la tassatività delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36 del 2023, sancita dall’art. 10, comma 2, non esclude che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali (…) attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto”. Pertanto non è da considerarsi nullo il contenuto della lex specialis che impone, a pena di esclusione, il divieto di commistione tra documentazione amministrativa e offerta economica.

Inoltre: “Anche laddove il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso e, quindi, sia assente una valutazione discrezionale dell’offerta tecnica, alla Commissione giudicatrice possono ugualmente essere demandate operazioni di verifica della regolarità della documentazione amministrativa, le cui valutazioni possono essere condizionate dalla previa conoscenza degli elementi economici dell’offerta”.

E proprio alla luce di tali valutazioni preliminari della documentazione amministrativa la preventiva conoscenza dell’offerta economica può condizionare la commissione, pertanto il divieto di commistione risulta pienamente giustificato, assicura l’imparzialità e la par condicio tra concorrenti.

Si tratta, peraltro, di “un adempimento formale il cui rispetto non risulta né gravoso né oneroso per gli operatori economici, per cui la sanzione dell’esclusione, in caso di una sua ingiustificata violazione, non è affatto sproporzionata, ma, al contrario, risponde ai principi dell’auto-responsabilità e della par condicio”.

CONCLUSIONI

In Conclusione il Collegio conferma che il rispetto delle modalità di presentazione delle offerte è essenziale per la correttezza del procedimento, indipendentemente dal criterio di aggiudicazione. Il divieto di commistione non è un formalismo ingiustificato, ma strumentale a garantire l’imparzialità della Commissione giudicatrice e la par condicio tra concorrenti.

Dott.ssa Giulia Tronfi

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Giulia Tronfi

Segue l’evoluzione normativa in materia contrattualistica pubblica e supporta l’elaborazione di articoli di approfondimento in relazione all’aggiornamento del settore. Predispone la compilazione dei documenti amministrativi per la partecipazione alle gare. Supporta le Amministrazioni Pubbliche nell’attività di contrattualistica pubblica.