Il Consiglio di Stato torna nuovamente a pronunciarsi sulla questione degli affidamenti diretti, tali solo per il nome ad esso imputato dalla Stazione Appaltante, ma che in pratica configurano una vera e propria procedura di gara. Tale configurazione della procedura come competitiva (gara) delimita di conseguenza il perimetro delle norme applicabili alla stessa.
LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO
Nel caso in questione (Sentenza n. 752/2026) i Giudici di Palazzo Spada analizzano la legittimità a ricorrere avverso una procedura di affidamento diretto a cui gli operatori economici ricorrenti non hanno partecipato. Dall’analisi del caso ed in particolare dall’individuazione della mancata legittimazione ad agire in giudizio, i giudici tornano nuovamente a delineare il perimetro che distingue di fatto un affidamento diretto da una procedura competitiva.
In particolare quando:
– nella legge di gara sono indicati i requisiti di ordine generale e i requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale, le modalità di presentazione dell’offerta e il termine ultimo per detta presentazione;
– entro il suddetto termine gli operatori presentano la propria offerta;
– si costituisce una Commissione di gara per la valutazione delle buste e l’attribuzione dei punteggi (come da verbali depositati);
– all’esito dei lavori della Commissione di gara, la stessa è stata aggiudicata.
In presenza di questi elementi non può ritenersi che non si sia svolta una procedura competitiva.
CONCLUSIONI
In conclusione da questa pronuncia si evince ancora una volta che, seppure una procedura venga formalmente dichiarata quale “affidamento diretto” dalla Stazione Appaltante, tale non è se ha i caratteri della procedura competitiva.
Dott.ssa Giulia Tronfi
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