Il TAR Sicilia con sentenza 214/2026 ha ritenuto illegittima la clausola inserita nella documentazione di gara che disponeva lo stralcio del contenuto dell’offerta tecnica eccedente il limite di pagine fissato.
IL CASO
Di fronte al TAR Sicilia, sezione Catania, è stata impugnata l’aggiudicazione della procedura in quanto il ricorrente lamentava che la Commissione di gara le avesse ingiustamente assegnato zero punti su “importanti voci tecniche”.
La questione risulta interessante in quanto il disciplinare di gara imponeva che l’offerta tecnica fosse presentata in un’unica relazione di massimo 25 pagine, specificando che il contenuto oltre tale limite non sarebbe stato valutato. La ricorrente di fatto aveva presentato una relazione di 23 pagine, tuttavia, per illustrare nel dettaglio alcuni criteri della relazione ha allegato quattro dichiarazioni separate (per un totale di 8 pagine aggiuntive). La Commissione di gara ha ritenuto che questa condotta violasse le previsioni del disciplinare, pertanto non ha valutato gli allegati presentati, attribuendo alla ricorrente un punteggio pari a zero su quei criteri.
LA VALUTAZIONE DEL TRIBUNALE
Il Tribunale ricorda che la giurisprudenza amministrativa è concorde nell’affermare che le clausole della “lex specialis” che impongono limiti dimensionali all’offerta tecnica non possono essere interpretate in senso espulsivo o tale da comportare l’automatica sanzione dello “stralcio” di parti essenziali dell’offerta. Nessuna fonte legislativa stabilisce uno specifico limite dimensionale per la redazione dell’offerta tecnica. Perciò non è ammissibile, secondo la giurisprudenza maggioritaria, che nella lex specialis sia inserita una clausola che prevede, addirittura, lo stralcio di parte dell’offerta. Ciò in quanto appare in contrasto con il divieto di aggravamento degli oneri procedimentali nonché con l’interesse della stessa Amministrazione a selezionare l’offerta migliore. Anzi “una siffatta clausola […]si porrebbe in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione e, prima ancora, con i principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), nonché con il nuovo principio del risultato (art. 1, d.lgs. 36/2023). Privilegiare un aspetto meramente formale a discapito della valutazione sostanziale della migliore offerta vanificherebbe l’interesse pubblico primario a cui la procedura di gara è preordinata”.
Né violerebbe la “par condicio” la valutazione del contenuto eccedente dell’offerta, continua il Giudice Amministrativo. Infatti l’eventuale ipotetico vantaggio competitivo derivante dal superamento dei limiti dimensionali dell’offerta tecnica deve essere dimostrato in concreto. Nel caso in questione ciò non è stato dimostrato, anche in virtù del fatto che le pagine aggiuntive siano state contenute in allegati separati.
Pertanto, la decisione della Commissione di non valutare il contenuto delle dichiarazioni allegate è illegittima e deve essere annullata.
CONCLUSIONI
In conclusione il limite dimensionale è meramente formale e non deve trasformarsi in un’automatica e immotivata esclusione di fatto dalla procedura in caso di superamento dello stesso. La commissione deve valutare la sostanza della migliore offerta presentata, anche qualora la stessa ecceda i limiti fissati dalla lex speciali, perseguendo l’interesse pubblico cui la procedura è sottesa.
Dott.ssa Giulia Tronfi
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