L’ANAC, con la Delibera n. 26 del 28 gennaio 2026, fornisce nuovamente un parere in merito a una controversia sull’interpretazione dell’articolo 41, comma 14, del Codice in merito alla ribassabilità dei costi della manodopera.
La questione si colloca nel noto contrasto ermeneutico, formatosi in relazione alla lettura del comma 14 dell’articolo 41, originato dal fatto che tale disposizione per un verso sancisce che: “I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso”; mentre per l’altro stabilisce che: “Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”.
IL QUESITO
Il dubbio interpretativo, sollevato in questo caso dalla stazione appaltante, riguarda la determinazione dell’importo di aggiudicazione. La percentuale di ribasso offerta dall’operatore economico va applicata all’importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera, oppure a un importo già decurtato di tali costi?
Il nodo ruota intorno alle due interpretazioni della norma:
►L’orientamento inclusivo – Condiviso da ANAC, MIT e Consiglio di Stato e, ad oggi, anche quello maggioritario. Secondo questa interpretazione i costi della manodopera, per ragioni di semplificazione, devono essere inclusi nell’importo a base di gara su cui applicare il ribasso percentuale offerto dall’operatore economico.
L’obbligo di indicare separatamente i costi della manodopera (sia da parte della Stazione appaltante che degli operatori economici) serve a garantire trasparenza e a permettere le verifiche di congruità, non a escluderli dalla base d’asta.
La “non ribassabilità” non significa che questi costi siano esclusi dalla base di calcolo, ma che il loro valore non può scendere sotto i minimi contrattuali, salvo che l’impresa non dimostri una più efficiente organizzazione aziendale o sgravi contributivi.
►L’orientamento escludente – Secondo questo orientamento, ormai superato e minoritario, il ribasso va calcolato sull’importo a base di gara al netto dei costi della manodopera.
In questo caso, i costi della manodopera sarebbero solo “indirettamente” ribassabili e un loro valore inferiore rispetto alla stima farebbe scattare la verifica di anomalia.
Il parere di ANAC segue l’orientamento inclusivo, il medesimo condiviso dalle ultime sentenze del Consiglio di Stato. Nel confermare tale interpretazione l’Autorità ribadisce alcuni principi essenziali:
- l’importo da assoggettare a ribasso include i costi della manodopera;
- l’obbligo di indicazione separata dei costi della manodopera serve alla trasparenza e al controllo, non ad espellerli dalla base d’asta;
- l’offerta predisposta in modalità differente è indeterminata ed è legittimamente esclusa;
- la tutela del lavoro si realizza non sottraendo la manodopera al ribasso di principio, ma imponendo alla Stazione appaltante di evidenziarne il valore e all’operatore di rispettare il contratto collettivo adottato, dimostrando che eventuali scostamenti derivano da una più efficiente organizzazione aziendale.
CONCLUSIONI
A parere dell’ANAC la percentuale di ribasso offerta dall’operatore economico va applicata all’importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera. Mentre l’obbligo di indicare separatamente i costi della manodopera e la loro non ribassabilità svolge una funzione di garanzia e trasparenza, necessaria per le successive verifiche di congruità dell’offerta.
Dott.ssa Giulia Tronfi
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