Il Presidente di ANAC, l’Avv. Giuseppe Busia, con Comunicato del 26 Febbraio 2026 ha fornito un importante strumento alle Stazioni Appaltanti, presentando indicazioni chiare in merito alla corretta identificazione del CCNL negli atti di gara, previsto ai sensi dell’articolo 11 del D.lgs 36/2023, come modificato dal Correttivo (D.lgs 209/2024), e del relativo Allegato I.01.
Le Stazioni Appaltanti e gli Enti concedenti hanno l’obbligo, in relazione all’appalto, di procedere all’identificazione del CCNL che sia:
- in vigore nel settore e nella zona di esecuzione;
- stipulato dalle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- strettamente connesso con l’attività oggetto dell’affidamento, anche in maniera prevalente.
Per il decreto correttivo l’individuazione del CCNL è obbligatoria anche per le prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, differenti da quelle prevalenti oggetto dell’appalto, o concessione, che si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività.
Il documento fornisce alle Stazioni Appaltanti le indicazioni operative per individuare la stretta connessione dell’ambito di applicazione del contratto collettivo rispetto alle prestazioni oggetto dell’appalto o della concessione attraverso una serie di specifici passaggi:
- Individuare il CCNL più attinente rispetto all’oggetto dell’appalto e alle attività da eseguire anche in maniera prevalente, attraverso l’identificazione del rispettivo codice ATECO, secondo la classificazione delle attività economiche adottata dall’ISTAT. Per farlo si suggerisce di procedere con il raffronto tra codice ATECO e codice CPV indicato nel bando, correlazione che si può individuare nella la tabella D dell’Allegato II al Codice
- Individuare l’ambito di applicazione del contratto collettivo in relazione ai sottosettori con cui i CCNL sono classificati nell’Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro istituito presso il CNEL. Nelle more della riorganizzazione dell’Archivio, è possibile accedendo al sito del CNEL nella apposita sezione denominata “Contratti collettivi del settore privato”
Altro chiarimento importante è quello fornito in relazione al criterio della maggiore rappresentatività comparativa sul piano nazionale delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro. Per fare ciò la stazione appaltante dovrà:
- Individuare i CCNL presi a riferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro.
- nel caso in cui l’oggetto dell’appalto attenga ad un settore per il quale non esistono le tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro, richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di indicare, sulla base delle informazioni disponibili, il CCNL stipulato tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale applicabile alle prestazioni oggetto dell’appalto.
Sul fronte dell’equivalenza infine si sottolinea che la disciplina dell’attestazione delle tutele normative ed economiche tra il CCNL è rimessa alle linee guida in corso di adozione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L’equivalenza può ritenersi sussistente quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua risulti almeno pari a quello del contratto indicato nel bando e quando gli scostamenti rispetto agli altri parametri siano marginali.
È inoltre prevista una “presunzione di equivalenza” per i contratti sottoscritti dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse, purché attinenti al medesimo sottosettore.
Infine il documento ricorda che con riferimento al settore edile, è il legislatore stesso che fornisce indicazioni precise alle stazioni appaltanti, individuando direttamente i contratti collettivi nazionali da ritenersi applicabili e quelli equivalenti.
Dott.ssa Giulia Tronfi
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