La Legge annuale sulle piccole e medie imprese n. 34 dell’11 marzo 2026, contiene una modifica riguardante la disciplina dei Consorzi nel Codice dei contratti pubblici.
In particolare l’articolo 5 della Legge apporta modifiche all’articolo 67, comma 5 estendendo tale previsione normativa anche ai consorzi stabili.
L’articolo viene riscritto come segue:
“I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e dei commi 1 e 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri ovvero facendo valere i mezzi d’opera, le attrezzature e l’organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono, secondo quanto previsto dall’allegato II.12”.
Le NOVITÀ INTRODOTTE sono:
- Estensione anche ai consorzi stabili dell’utilizzo di “requisiti propriovvero facendo valere i mezzi d’opera, le attrezzature e l’organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono”. Si estende al consorzio stabile la possibilità di qualificarsi con requisiti propri oppure spendendo i requisiti delle consorziate, con riferimento ai tre requisiti di mezzi d’opera, attrezzature e organico medio.
- Ampliamento dei limiti: “fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e dei commi 1 e 3 del presente articolo”. Si conferma che la partecipazione del consorzio è esplicitamente condizionata al possesso dei requisiti generali da parte delle singole consorziate designate per l’esecuzione e che prestano i requisiti.
Inoltre la nuova formulazione richiama anche il comma 1 dell’articolo 67, estendendo quindi ai consorzi stabili l’obbligo di rispettare i requisiti di capacità tecnica e finanziaria previsti per la partecipazione alle gare.
Ricordiamo che l’articolo 67, 1° comma, modificato a seguito del Correttivo, prevede che:
- a) per i contratti di lavori, servizi e forniture è ammesso il c.d. cumulo alla rinfusa: autorizza la qualificazione del consorzio stabile anche solo sulla base dei requisiti posseduti dalle imprese consorziate;
- b) per i contratti di lavori che il consorzio esegue con la propria struttura, i requisiti posseduti dal consorzio si sommano a quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- c) per i contratti di lavoro in cui si designa una o più consorziate per l’esecuzione, queste devono possedere in proprio i requisiti per l’esecuzione o in alternativa si deve fare ricorso all’avvalimento.
- Il richiamo all’allegato II.12, infine, disciplina il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori sopra i 150mila euro.
CONCLUSIONI
Con questa nuova previsione si rafforza la posizione dei consorzi stabili che acquisiscono rilevanza in quanto tali, e non quali sommatorie di tre o più consorziate. Il consorzio acquisisce la possibilità di qualificarsi autonomamente con requisiti propri, da ciò discende un ampliamento delle possibilità del consorzio stabile di partecipare alle procedure d’appalto.
Dott.ssa Giulia Tronfi
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