Il TAR Sardegna ritiene che, nel vaglio di equivalenza, il superminimo non assorbibile verifichi la positiva equivalenza tra CCNL diversi.
Il nodo d’interesse della decisione del TAR Sardegna, sentenza n. 611/2026, consiste proprio nel confermare che, a determinate condizioni, l’equivalenza tra il CCNL indicato dal bando e un CCNL diverso applicato dall’operatore economico possa essere dimostrata tramite la previsione del superminimo nel contratto applicato al proprio personale.
DEFINIZIONE DI SUPERMINIMO
Il superminimo è una maggiorazione della retribuzione che si aggiunge ai minimi tabellari previsti dal CCNL. Quando nasce da una scelta del datore di lavoro legata a fattori individuali, è una componente “accessoria” della retribuzione. Proprio per questo, in via ordinaria, “non deve di norma essere considerata nella valutazione di equivalenza economica tra diversi contratti collettivi”. Se però è non assorbibile, non viene riassorbito dai successivi aumenti contrattuali, ma resta aggiuntivo e si somma ad essi come nel caso di specie, diventa un obbligo contrattuale che il datore di lavoro assume con i propri dipendenti, pertanto può essere considerato quale elemento qualificante l’equivalenza tra i CCNL.
LA QUESTIONE
Nel caso portato davanti al Tribunale il contenzioso nasce dal vaglio di equivalenza effettuato dalla Stazione Appaltante tra CCNL Multiservizi e il diverso CCNL applicato dall’aggiudicatario, quello delle Cooperative Sociali, che proprio basandosi sul superminimo non assorbibile ha dichiarato i due CCNL equivalenti.
Il TAR premette che “l’equivalenza non richiede una perfetta identità”, ma una valutazione complessiva delle tutele economiche e normative”. Sul piano normativo, la sentenza richiama poi l’articolo 4 dell’allegato I.01 al D.Lgs. 36/2023, secondo cui “la valutazione di equivalenza economica dei contratti è effettuata in relazione alle componenti fisse della retribuzione globale annua, comprese le “eventuali ulteriori indennità previste”.
LA DECISIONE DEL TRIBUNALE
Il TAR non smentisce l’orientamento secondo cui il superminimo, quando è facoltativo, discrezionale e individuale, non è sufficiente a dimostrare l’equivalenza tra CCNL. Però osserva che, “prescindendo dal puro dato terminologico”, nel caso concreto non ci si trovi di fronte a un superminimo accessorio rimesso a future scelte del datore di lavoro, ma ad una vera e propria “ulteriore indennità non assorbibile”, assunta come impegno preciso verso la stazione appaltante, “in modo generalizzato e senza alcuna valutazione discrezionale”. In questo caso il superminimo è un’obbligazione certa assunta per l’esecuzione dell’appalto ed inoltre, così come è configurato, rappresenta un “contratto a favore del terzo”, facendo sorgere in capo ai lavoratori un diritto soggettivo nei confronti del datore di lavoro.
A fondamento della propria decisione il TAR richiama anche al principio del risultato che, nel caso di specie, consiste nel confermare la valutazione fatta dalla Stazione Appaltante: ritenere che “la controinteressata garantirà un trattamento economico equivalente a quello derivante dall’applicazione del CCNL indicato nella lex specialis, in virtù dell’obbligazione specificamente assunta”.
Fermo restando che l’Amministrazione dovrà in fase esecutiva e per tutta la durata del rapporto, verificare che l’equivalenza permanga anche alla luce dei rinnovi dei CCNL coinvolti.
CONCLUSIONI
In conclusione, quando il superminimo si identifica in un’obbligazione retributiva ulteriore, certa e non assorbibile rientra tra requisiti che possono garantire l’equivalenza tra CCNL. Permane in questo caso un obbligo in capo alla Stazione Appaltante, nella fase esecutiva dell’appalto e per tutta la durata dello stesso, di verifica del mantenimento dell’impegno assunto dall’aggiudicatario.
Dott.ssa Giulia Tronfi
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