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RINNOVO del CCNL successivo all’aggiudicazione NON INCIDE sul VAGLIO DELL’ANOMALIA

By Aprile 10, 2026No Comments

La verifica di anomalia va letta nel suo insieme e deve vagliare la situazione concreta e attuale al momento della presentazione dell’offerta. Pertanto l’ipotetico rinnovo del CCNL sopravvenuto non può incidere sul giudizio di congruità. Questo è ciò che emerge dalla sentenza del TAR di Bolzano.

Nel caso portato davanti al Tribunale (sentenza n.70/2026) il ricorrente sosteneva che l’offerta dell’aggiudicatario fosse inattendibile perché avrebbe sottostimato l’impatto degli aumenti retributivi legati al rinnovo del CCNL, intaccando l’utile del servizio e compromettendo quindi la corretta esecuzione dell’appalto.

GIUDIZIO DI ANOMALIA

Il Tribunale, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha ribadito alcuni punti relativi al vaglio di anomalia, utili sia per le stazioni appaltanti che per gli operatori economici.

Il primo punto chiarito dal giudice è che la verifica dell’anomalia non deve trasformarsi in una somma di contestazioni isolate su singole voci di costo. La sentenza richiama infatti il principio secondo cui “la valutazione della congruità dell’offerta […] deve essere eseguita in modo complessivo, sintetico, e non parcellizzato o atomistico”. Questo significa che il giudizio riguarda la capacità dell’offerta presentata di reggere nel suo insieme sia sotto il profilo economico che organizzativo. In questa prospettiva, il Tribunale ricorda anche che il giudizio espresso dalla stazione appaltante rientra nella sua discrezionalità amministrativa pertanto è sindacabile “esclusivamente nei casi di manifesta irragionevolezza, illogicità o arbitrarietà”.

DECISIONE DEL TRIBUNALE

Sul rinnovo del CCNL la ricorrente aveva sottolineato l’esistenza del possibile accordo per il rinnovo del contratto metalmeccanico, sottoscritta poi a fine novembre 2025, per sostenere che l’offerta dell’aggiudicatario fosse stata formulata su un costo del lavoro non realistico.

Per il Tribunale questo aumento consisteva in una mera ipotesi al momento presentazione dell’offerta e anche dell’aggiudicazione. Il rinnovo consiste in questo caso una “mera sopravvenienza”, “non suscettibile di incidere né sul giudizio di congruità e sostenibilità dell’offerta, né tantomeno sull’ipotizzato mancato rispetto del principio di intangibilità dei minimi salariali”. La verifica dell’anomalia, invece, va fatta sulla base degli elementi conoscibili e apprezzabili al momento dell’offerta, non alla luce di fatti sopravvenuti che alterano successivamente il quadro economico. “Eventuali maggiori oneri derivanti da un nuovo CCNL possono essere tenuti in considerazione solo se calcolabili e prevedibili al momento di presentazione dell’offerta”. Se invece l’aumento salariale è futuro, incerto o non ancora definito, non può essere usato per dimostrare ex post l’inattendibilità dell’offerta.

Per far fronte a tali aumenti il Giudice inoltre ricorda che esistono altri strumenti previsti dal Codice, ossia la revisione dei prezzi prevista dall’articolo 60.

Infine, sempre sul vaglio dell’anomalia, il Tribunale si pronuncia anche sul tema delle tabelle ministeriali. Esse hanno certamente rilievo ma non sono una soglia rigida e inderogabile. La sentenza richiama il principio secondo cui “i valori indicati nelle relative Tabelle ministeriali sono utilizzabili dalla stazione appaltante come indici valutativi dell’adeguatezza economica dell’offerta privi di inderogabile vincolatività”. Per questo motivo “non può essere dichiarato il carattere anomalo di un’offerta per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato indicato secondo valori in ipotesi inferiori rispetto a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali”. Bisogna dimostrare che lo scostamento sia tale da compromettere davvero l’affidabilità complessiva dell’offerta.

CONCLUSIONI

In conclusione, la verifica dell’anomalia serve a controllare se l’offerta sia affidabile nel suo complesso. Ciò che era già calcolabile quando l’offerta è stata presentata può incidere sul giudizio di congruità, mentre le sopravvenienze meramente ipotizzabili, come un successivo rinnovo del CCNL, non rientrano nel vaglio dell’anomalia ma rientrano semmai nell’istituto della revisione prezzi per mantenere l’equilibrio contrattuale in fase esecutiva.

Dott.ssa Giulia Tronfi

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Giulia Tronfi

Segue l’evoluzione normativa in materia contrattualistica pubblica e supporta l’elaborazione di articoli di approfondimento in relazione all’aggiornamento del settore. Predispone la compilazione dei documenti amministrativi per la partecipazione alle gare. Supporta le Amministrazioni Pubbliche nell’attività di contrattualistica pubblica.