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AFFIDAMENTI DIRETTI: NON è OBBLIGATORIA la PIATTAFORMA DIGITALE in fase preliminare

By Aprile 18, 2026No Comments

La Provincia di Trento fornisce un chiarimento operativo (n. 526 del 11/02/2026) in merito alla gestione degli affidamenti dei servizi sociali al di sotto della soglia comunitaria. Nel parere si conferma che la tracciabilità della procedura di indagine possa essere garantita anche al di fuori della piattaforma digitale ma che per il criterio di selezione si debba impiegare il miglior rapporto qualità-prezzo.

QUESITI

I quesiti rilevano in merito alla corretta impostazione dell’indagine di mercato finalizzata all’affidamento sotto soglia di servizi alla persona. In particolare si chiede se:

– la richiesta di preventivi possa avvenire via PEC oppure l’Amministrazione debba passare obbligatoriamente dalla piattaforma;

– se per valutare le offerte, si possa usare il criterio del prezzo più basso, limitatamente alla parte ribassabile dei costi di generali e di gestione, esclusi i costi della manodopera.

CHARIMENTI

  1. In primis viene sottolineato l’obbligo di digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici, che impone alle Stazioni Appaltanti di procedere allo svolgimento di tutti gli affidamenti, compresi gli affidamenti diretti, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Tuttavia si introduce una distinzione importante, richiamando il Vademecum di ANAC sugli affidamenti diretti (https://progettoappalti.it/2024/08/26/vademecum-anac-sugli-affidamenti-diretti/): la fase preliminare, cioè quella informale in cui si raccolgono preventivi o si svolge un’indagine di mercato, può avvenire anche senza l’impiego della piattaforma certificata, purché sia sempre garantita la provenienza dei preventivi e la tracciabilità delle operazioni. In altre parole, la piattaforma è obbligatoria per formalizzare l’affidamento, ma nella fase esplorativa esiste un margine operativo più flessibile. Tuttavia, resta fermo l’obbligo, quando esiste la categoria merceologica pertinente nel mercato elettronico provinciale di utilizzare quello strumento per individuare l’operatore economico.
  2. Riguardo il criterio relativo alla selezione dell’operatore mediante il prezzo più basso, richiamando il parere n. 2103 del 04/04/2025 del MIT, si nega tale possibilità, valorizzando il dato testuale dell’articolo 128 comma 7 del Codice. Questo prevede che, per l’affidamento dei servizi sociali, si utilizzi in via esclusiva l’adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità – prezzo. Obbligo ribadito, come principio generale, anche dall’articolo 108, comma 2, lettera a). Anche se l’affidamento è diretto e sotto soglia, quando si parla di servizi alla persona la stazione appaltante non può ridurre la scelta a una pura comparazione di prezzi. Deve invece considerare aspetti qualitativi coerenti con la natura del servizio, come continuità, accessibilità, disponibilità e completezza.

CONCLUSIONI

La digitalizzazione serve a garantire trasparenza e tracciabilità, ma non obbliga in fase preliminare all’impiego delle piattaforme digitali. Mentre il criterio della valutazione dell’offerta mediante il miglior rapporto qualità-prezzo serve a evitare che servizi di rilevanza sociale vengano affidati mediante una mera valutazione relativa al costo.

Dott.ssa Giulia Tronfi

 

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Giulia Tronfi

Segue l’evoluzione normativa in materia contrattualistica pubblica e supporta l’elaborazione di articoli di approfondimento in relazione all’aggiornamento del settore. Predispone la compilazione dei documenti amministrativi per la partecipazione alle gare. Supporta le Amministrazioni Pubbliche nell’attività di contrattualistica pubblica.