Il TAR della Puglia ha annullato una gara per l’aggiudicazione di un servizio di natura intellettuale con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in quanto i criteri erano tutti tabellari e i relativi punteggi facilmente raggiungibili, limitando di fatto la gara solo sull’elemento prezzo.
IL CASO
Il TAR Puglia con sentenza n. 421 del 31/03/2026 ha affrontato il caso in cui per l’affidamento di un servizio di consulenza fiscale e commerciale, consulente del lavoro e di elaborazione buste paga e adempimenti connessi, di responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione per la Sicurezza (RSPP), il disciplinare di gara, pur prevedendo formalmente il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, abbia di fatto neutralizzato ogni confronto qualitativo, trasformando la selezione in una mera gara al prezzo più basso.
Il disciplinare di gara prevedeva infatti solo criteri tabellari, ossia criteri meritevoli di attribuzione di punteggi fissi e predefiniti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto. La conseguenza è stata che la Commissione ha poi attribuito in modo automatico e acritico il punteggio massimo a quasi tutti i concorrenti per detti criteri, senza alcuna comparazione, e la competizione si è di fatto ridotta sull’elemento prezzo.
Da un punto di vista normativo, l’articolo 108 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 prevede che i servizi di natura tecnica e intellettuale come quello per cui era causa siano aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Inoltre il comma 4 del medesimo articolo stabilisce che, una volta individuato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.
LA DECISIONE DEL TAR
Per il TAR il modus operandi della stazione appaltante nella predisposizione della lex specialis di gara ha vanificato la ratio dell’articolo 108 del Codice, che impone di valorizzare gli elementi qualitativi dell’offerta per assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo.
Non ha trovato accoglimento la tesi dell’Amministrazione resistente di un’applicazione discrezionale del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa atteso che, nel caso in esame, siffatta discrezionalità ha comportato la minus valutazione del profilo intellettuale dei servizi richiesti.
Infatti secondo il TAR la Commissione ha totalmente abdicato al proprio ruolo valutativo, attribuendo in modo automatico e acritico il punteggio senza svolgere alcuna comparazione.
Pertanto la procedura di gara è stata caratterizzata da una evidente distorsione del meccanismo concorrenziale, trasformandola illegittimamente di fatto in una gara al ribasso.
CONCLUSIONI
In conclusione, la sentenza evidenzia il rischio, per le stazioni appaltanti, di strutturare la valutazione tecnica mediante criteri esclusivamente tabellari. Tali criteri, se non adeguatamente calibrati, possono rendere il punteggio tecnico facilmente conseguibile dalla generalità dei concorrenti, privandolo di effettiva capacità selettiva. Ne deriva il pericolo che l’offerta economicamente più vantaggiosa resti tale solo sul piano formale, mentre la competizione si sposti, nella sostanza, sul solo elemento prezzo, con conseguente violazione della ratio dell’articolo 108 del Codice dei contratti pubblici.
Dott. Giulio Delfino
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