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Per l’AVVALIMENTO PREMIALE l’ausiliaria DEVE possedere anche i REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

By Maggio 8, 2026No Comments

Il Consiglio di Stato detta nuovi limiti all’avvalimento premiale. In linea con le disposizioni del Codice, l’ausiliaria deve possedere tutti i requisiti, sia di ordine generale che speciale, per poter prestare i requisiti all’ausiliata.

La sentenza n. 3111/2026 del Consiglio di Stato chiarisce che anche per l’avvalimento premiale l’impresa ausiliaria deve possedere tutti i requisiti di partecipazione alla gara.

L’AVVALIMENTO PREMIALE

L’avvalimento premiale è stato formalizzato con il D.Lgs 36/2023 all’articolo 104. La norma oggi ammette che sia possibile stipulare un contratto di avvalimento non solo per ottenere i requisiti necessari alla partecipazione ad una gara, ma anche per migliorare il punteggio dell’offerta tecnica, grazie ai requisiti prestati dalla ditta ausiliaria. La norma impone l’obbligo, per l’ausialiaria di possedere sia i requisiti generali che quelli specifici richiesti dalla legge di gara. Nel solo caso di avvalimento premiale vi è poi un divieto di partecipazione alla medesima gara dell’ausiliaria e dell’ausiliata. Tale limite è introdotto all’ultimo comma dell’articolo 104, per garantire la tutela della concorrenza nelle procedure.

LA DECISIONE

La controversia in questione, giunta fino al Consiglio di Stato, riguardava il dubbio se le imprese ausiliarie debbano dimostrare il possesso dei requisiti speciali di partecipazione anche quando non eseguono materialmente il servizio.

I giudici di Palazzo Spada, basandosi sulla lettura testuale del Codice hanno stabilito che l’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture. Questa previsione è considerata in termini assoluti, non distinguendosi tra avvalimento necessario o premiale, motivando questa decisione con la necessità di garantire l’effettiva serietà dell’istituto.

Secondo i giudici: “È del tutto logico che qualora l’impresa ausiliaria presti al concorrente la propria esperienza pregressa […], tale esperienza debba essere stata acquisita in conformità alla normativa applicabile”.

Il rispetto di questi limiti ha l’obiettivo di impedire che il prestito di competenze diventi un mero espediente formale per scalare le graduatorie senza una reale qualificazione.

CONCLUSIONI

Questa decisione del Consiglio di Stato ha una portata rilevante per l’avvilimento premiale, in quanto comporta:

  • per le stazioni appaltanti, di verificare puntualmente il possesso dei requisiti, anche quelli di ordine speciale, di tutti i soggetti coinvolti;
  • per gli operatori economici, di assicurarsi un contratto di avvalimento con un soggetto in possesso di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura per cui concorre e richiede l’avvalimento premiale.

Dott.ssa Giulia Tronfi

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Giulia Tronfi

Segue l’evoluzione normativa in materia contrattualistica pubblica e supporta l’elaborazione di articoli di approfondimento in relazione all’aggiornamento del settore. Predispone la compilazione dei documenti amministrativi per la partecipazione alle gare. Supporta le Amministrazioni Pubbliche nell’attività di contrattualistica pubblica.