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Attribuzione di punteggi mediante algoritmi: il TAR Catania indica i limiti

By Maggio 30, 2026No Comments

L’innovazione tecnologica promette una gestione degli appalti pubblici caratterizzata da maggiore efficienza e rapidità. Tuttavia per il TAR Catania la trasformazione digitale non può in alcun modo tradursi in una “scatola nera” in cui si disperdano le garanzie fondamentali del diritto e della trasparenza amministrativa.

I MOTIVI DEL RICORSO

Il Tar Catania, con sentenza 157/2026 del 22.04.2026, affronta una controversia in cui il nodo centrale riguardava un errore matematico nel calcolo del punteggio tecnico: riapplicando le formule del bando ai voti espressi dai commissari, la ricorrente avrebbe infatti dovuto ottenere un punteggio superiore e vincere la gara. A fronte di questa discrepanza, la stazione appaltante si è giustificata ammettendo di non possedere i prospetti di calcolo intermedi, poiché tutte le operazioni erano state processate in automatico dal software della piattaforma di gara. La società ricorrente ha così denunciato non solo la grave mancanza di motivazione e verbalizzazione nell’attribuzione dei punteggi (limitata ai soli voti in ingresso e ai risultati finali) , ma soprattutto il vizio di un’azione amministrativa che si è fideisticamente affidata ai risultati di un programma informatico le cui operazioni interne non risultavano, di fatto, verificabili.

LA DECISIONE DEL TAR E I LIMITI IMPOSTI DAL CODICE DEGLI APPALTI

Accogliendo il ricorso, i Giudici di Catania hanno tracciato un confine netto. Sebbene l’uso di procedure automatizzate sia incentivato dal nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) , questo non può abdicare ai principi di trasparenza, legalità e imparzialità.

Il TAR ha richiamato in particolare due articoli fondamentali del D.Lgs. 36/2023:

  • L’articolo 19, che impone alle stazioni appaltanti di assicurare la tracciabilità, la trasparenza e la conoscibilità dei processi decisionali automatizzati.
  • L’articolo 30, che esige non solo la preventiva “necessaria conoscibilità e comprensibilità” della logica utilizzata dall’algoritmo (incluso il codice sorgente), ma soprattutto la non esclusività della decisione algoritmica. Deve, in altre parole, essere sempre garantita una “riserva di umanità” ovvero la possibilità per l’uomo di controllare, validare o correggere l’operato della macchina.

Nel caso di specie, la stazione appaltante si è limitata a inserire i dati in ingresso, ignorando le regole matematiche di funzionamento del programma e privandosi di qualsiasi potere di verifica. Un cortocircuito inaccettabile per il TAR poiché, quando l’automazione entra in frizione con le garanzie dello stato di diritto, è la prima a dover cedere il passo.

IL PARALLELISMO CON L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE: UN CAMPANELLO D’ALLARME

La sentenza del TAR siciliano, che peraltro sottolinea come la legislazione nazionale abbia anticipato i principi sanciti dall’Unione Europea con il recente Regolamento sull’Intelligenza Artificiale (Regolamento UE 1689/2024), rappresenta un monito cruciale per il futuro immediato. Se oggi le criticità emergono dall’uso di software che eseguono “semplici” calcoli aritmetici per aggregare i voti, cosa accadrà quando la Pubblica Amministrazione implementerà veri e propri sistemi di Intelligenza Artificiale per la valutazione qualitativa delle offerte tecniche?

L’IA generativa e i modelli di apprendimento automatico sono per loro natura intrinsecamente più opachi dei software tradizionali. Delegare a un’Intelligenza Artificiale la valutazione di parametri come “soluzioni tecniche migliorative” o “sostenibilità ambientale” espone al rischio concreto di generare punteggi inspiegabili o viziati da bias algoritmici. Il principio di comprensibilità del processo decisionale del software e il principio per cui debba sempre esserci un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatizzata diventeranno quindi non solo un obbligo normativo, ma la garanzia essenziale per assicurare che l’azione pubblica si mantenga sempre trasparente, equa e “umana”.

CONCLUSIONI

Il processo di digitalizzazione e automatizzazione della Pubblica Amministrazione è una strada ormai tracciata e con diversi profili di indubbia opportunità. Tuttavia l’efficienza non deve diventare un alibi per l’opacità. La sentenza dimostra chiaramente che la tecnologia deve rimanere uno strumento al servizio della funzione pubblica, non un decisore insindacabile a cui delegare le proprie responsabilità. Le Amministrazioni devono mantenere il pieno controllo e la piena comprensione degli strumenti digitali che adottano, garantendo sempre che dietro a un calcolo o a un output algoritmico ci sia la possibilità concreta di una verifica umana. L’algoritmo, in sintesi, assiste ma a decidere, oltre che a risponderne, deve essere sempre e solo l’Amministrazione.

Dott. Giulio Delfino

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GiulioDelfino

Fondatore di Progetto Appalti srl. Fornisce assistenza e supporto sia alle imprese che alle stazioni appaltanti con riferimento alla normativa in materia di contrattualistica pubblica. Coordina la redazione dei progetti tecnici e la preparazione della documentazione amministrativa di gara.