La revisione dei prezzi negli appalti pubblici rappresenta uno degli strumenti più importanti per garantire la stabilità economica dei contratti di durata. Con le nuove Linee guida pubblicate a fine maggio, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito alle stazioni appaltanti un quadro interpretativo e operativo sull’applicazione della revisione prezzi nei contratti di servizi e forniture, regolata dall’articolo 60 D.Lgs 36/2023, con particolare riferimento alla revisione prezzi ordinaria.
REVISIONE ORDINARIA E REVISIONE STRAORDINARIA
Il documento ministeriale chiarisce che il sistema della revisione prezzi nei servizi e nelle forniture si fonda su due strumenti distinti ma complementari:
►la revisione straordinaria: che interviene quando si verificano variazioni anomale e imprevedibili dei costi che superano la soglia prevista dalla legge. Si tratta di un meccanismo disciplinato direttamente dal Codice e attivato sulla base di parametri oggettivi individuati attraverso gli indici ISTAT e le corrispondenze con le classificazioni CPV.
► la revisione ordinaria: che opera sul piano della fisiologica evoluzione dei costi nel tempo e consente alle parti di prevedere sin dall’origine del contratto meccanismi programmati di adeguamento dei prezzi.
I due istituti non sono alternativi né sovrapponibili: la revisione ordinaria governa le variazioni prevedibili e ricorrenti, mentre quella straordinaria è destinata a fronteggiare eventi eccezionali che eccedono il normale rischio d’impresa. Inoltre gli incrementi riconosciuti in via ordinaria non concorrono al raggiungimento delle soglie per l’attivazione della revisione straordinaria. Proprio questa complementarità consente di mantenere il contratto in equilibrio senza eliminare l’alea economica che caratterizza ogni attività imprenditoriale.
PROGRAMMARE LA REVISIONE PREZZI
Linee guida offrono indicazioni operative alle stazioni appaltanti riguardo l’applicazione di questi strumenti. Il Ministero raccomanda alle stazioni appaltanti di valutare già nella fase di programmazione se i costi di servizi e forniture registreranno variazioni tali da non rendere sostenibile l’equilibrio contrattuale e in tal caso, prevedere l’introduzione, già nella documentazione iniziale di gara, della revisione di prezzo ordinaria anche al fine di consentire agli operatori economici di strutturare consapevolmente la propria offerta. Tali clausole saranno poi disciplinate nel contratto da stipulare all’esito dell’aggiudicazione.
L’amministrazione è chiamata a stimare preventivamente l’evoluzione dei principali fattori di costo e a costruire il quadro economico tenendo conto di possibili adeguamenti futuri, prevedendo l’accantonamento delle relative somme, così da garantire la sostenibilità dell’appalto per tutta la sua durata. Viene invece rinviata al contratto tra le parti la puntuale individuazione dell’indice o del sistema di indici applicabile.
Le Linee guida individuano, su base codicistica, i requisiti che la revisione prezzi ordinaria deve indicare:
- dies a quo relativo al calcolo della variazione;
- periodicità della revisione;
- l’obbligo di trasferire gli adeguamenti ai subappaltatori, in proporzione al valore delle prestazioni da essi eseguite;
- il divieto del computo per il calcolo della revisione di prezzo straordinaria dell’incremento di prezzo già riconosciuto per la revisione ordinaria.
INDIVIDIAZIONE DEGLI INDICI PER SPECIFI APPALTI
Il MIT fornisce indicazioni operative sull’attuazione delle clausole di revisione ordinaria in alcuni appalti nei quali le variazioni dei costi risultano particolarmente significative indicando l’indice o il sistema ponderato di indici da utilizzare per il calcolo della revisione ordinaria.
Per i servizi di pulizie e sanificazioni, disinfestazioni, vigilanza e servizi di sicurezza, servizi sociali, caratterizzati da alta intensità di manodopera, la scelta cade sull’indice delle retribuzioni contrattuali orarie del relativo settore, individuato dal codice ATECO, in quanto il costo della manodopera in questi servizi si conferma essere la componente di costo preponderante.
Quanto ai servizi di ristorazione collettiva, lavanolo e sterilizzazione strumentario chirurgico, invece, che presentano una struttura di costo più articolata e in cui è assente una componente di costo maggioritaria, sembra opportuno privilegiare indici inflattivi più stabili e meno soggetti a oscillazioni (ad esempio NIC) o ricorrere a un indice composito, come quello ponderato previsto dal Tavolo MIT, eventualmente specificato e differenziato per settore, che contemperi le reali componenti di costo del personale con gli indici generali di inflazione.
CONCLUSIONI
L’obiettivo delle clausole di revisione dei prezzi è preservare l’equilibrio tra prestazioni e corrispettivi durante l’esecuzione del contratto. Al fine di dare attuazione efficace e uniforme al principio di revisione prezzi, le stazioni appaltanti sono tenute ad adottare le seguenti misure:
- Predisporre le clausole contrattuali già nella documentazione di gara;
- Prevedere meccanismi di verifica e condizionamento dei pagamenti al riversamento degli adeguamenti ai subappaltatori;
- Monitorare e garantire dell’effettiva applicazione delle clausole di revisione dei prezzi;
- Prevenire il contenzioso tramite attenzione istruttoria e dialogo con gli operatori economici.
Dott.ssa Giulia Tronfi
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