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L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE può SUPPORTARE ma non SOSTITUIRE l’istruttoria del RUP

By Giugno 13, 2026No Comments

La recente pronuncia del Tar Marche offre alcune indicazioni operative per le Pubbliche Amministrazioni sull’impiego di strumenti di intelligenza artificiale nello svolgimento delle procedure d’appalto. Il TAR riconosce l’utilità dell’AI quale strumento di supporto di ricerca giuridica, ma non può sostituirsi al funzionario pubblico nell’esercizio delle valutazioni discrezionali e nell’assunzione delle decisioni amministrative.

IL CASO

La sentenza del TAR Marche n. 758 del 1° giugno 2026 affronta un ricorso proposto da un operatore economico escluso da una procedura di affidamento per presunti gravi illeciti professionali ai sensi dell’articolo 98 del D.Lgs. 36/2023. L’esclusione era stata disposta dall’Amministrazione sulla base delle valutazioni svolte dal Responsabile Unico del Progetto (RUP), il quale aveva ritenuto che alcune pregresse risoluzioni contrattuali subite dall’impresa fossero idonee a compromettere la sua affidabilità professionale.

Tra i numerosi motivi di ricorso, uno assume particolare interesse perché riguarda l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale nell’attività amministrativa. L’impresa sosteneva infatti che la relazione del RUP per motivare l’esclusione fosse stata elaborata mediante sistemi di IA non dichiarati e non adeguatamente controllati, con conseguente violazione del principio della cosiddetta “riserva di umanità”. Secondo la società ricorrente, alcuni passaggi della relazione istruttoria lasciavano presumere l’impiego di strumenti di Intelligenza Artificiale. In particolare, veniva evidenziato che alcune pronunce giurisprudenziali richiamate risultavano inesistenti o non pertinenti e che talune argomentazioni apparivano stereotipate e scarsamente collegate alle specificità del caso concreto.

L’USO DELL’IA DA PARTE DEL RUP

Il TAR affronta espressamente la questione, riconoscendo anzitutto che il tema dell’IA nella Pubblica Amministrazione rappresenta una tematica molto attuale e ancora in fase di evoluzione.

Il Tribunale nella propria decisione richiama sempre la necessità del rispetto della cosiddetta “riserva di umanità” nelle decisioni pubbliche. Infatti la sentenza chiarisce che non ogni utilizzo dell’IA determina una decisione automatizzata.

Secondo il TAR, una decisione amministrativa completamente automatizzata è quella che costituisce “la risultante della mera elaborazione di dati inseriti a sistema, senza alcun intervento umano che riguardi, alternativamente o cumulativamente, la fase dell’input dei dati, la fase della loro elaborazione o la fase decisionale vera e propria“.

Il Collegio richiama inoltre il quadro normativo europeo e nazionale, evidenziando che il soggetto pubblico che utilizza sistemi di IA deve fornire agli interessati “spiegazioni chiare e significative sul ruolo del sistema di IA nella procedura decisionale e sui principali elementi della decisione adottata“.

LA POSIZIONE DEL TAR SULL’IMPIEGO DELL’AI A SUPPORTO DEL RUP

Nel caso esaminato, il TAR esclude che nel caso in questione si sia verificata una violazione del principio della riserva di umanità. In primo luogo perché, la relazione del RUP non costituiva il provvedimento finale. La decisione di esclusione era stata formalmente adottata dal Direttore regionale dell’Agenzia del Demanio, sul quale gravava la responsabilità di verificare la correttezza dell’intero procedimento: “il recepimento della proposta del R.U.P. va intesa come condivisione, esplicita o implicita, della stessa, ma la decisione è giuridicamente imputata al dirigente“.

In secondo luogo, anche ammettendo l’utilizzo dell’IA, questa avrebbe riguardato esclusivamente alcuni richiami di principi generali elaborati dalla giurisprudenza contenuti nella motivazione della relazione. In relazione a ciò infatti il TAR ha evidenziato il seguente parallelismo; equiparando l’utilizzo dell’IA per individuare orientamenti giurisprudenziali, alla tradizionale attività svolta da un professionista che effettua ricerche cartacee, pertanto ciò costituirebbe semplicemente “una modalità nuova e moderna rispetto alla tradizionale ricerca“.

L’Intelligenza Artificiale può aiutare il RUP a reperire informazioni, orientamenti giurisprudenziali e principi interpretativi, ma il giudizio finale sull’affidabilità dell’operatore resta una valutazione umana e discrezionale.

CONCLUSIONI

Il TAR non si limita a richiamare in astratto il principio della riserva di umanità, ma distingue chiaramente tra uso dell’IA come strumento di supporto cognitivo e decisione amministrativa automatizzata, ritenendo legittimo il primo e incompatibile con i principi dell’azione amministrativa il secondo. Ciò che resta imprescindibile è il rispetto del principio della “riserva di umanità”, che impone un effettivo controllo umano sulla decisione.

Dott.ssa Giulia Tronfi

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Giulia Tronfi

Segue l’evoluzione normativa in materia contrattualistica pubblica e supporta l’elaborazione di articoli di approfondimento in relazione all’aggiornamento del settore. Predispone la compilazione dei documenti amministrativi per la partecipazione alle gare. Supporta le Amministrazioni Pubbliche nell’attività di contrattualistica pubblica.