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L’AFFIDAMENTO DIRETTO sotto la LENTE della GIURISPRUDENZA

By Giugno 19, 2026No Comments

L’affidamento diretto, ex articolo 50, comma 1 D.Lgs 36/2023, rappresenta oggi uno degli strumenti maggiormente utilizzati dalle stazioni appaltanti per l’acquisizione di servizi e forniture. La sua diffusione è legata alla volontà del legislatore di semplificare e velocizzare l’azione amministrativa, consentendo alle Amministrazioni di individuare il contraente senza dover necessariamente attivare una procedura di gara vera e propria. Tuttavia, questo istituto, caratterizzato proprio dalla semplicità dell’individuazione del contraente, è stato sempre più oggetto di procedimentalizzazioni da parte delle Amministrazioni, le quali spesso hanno strutturato gli affidamenti diretti mediante avvisi, richieste di preventivi, criteri di valutazione e graduatorie. Da ciò è sorta la problematica del confine formale o sostanziale tra procedura di gara e affidamento diretto.

Su questa tematica sono intervenute due recenti sentenze, una del Consiglio di Stato e una del TAR Veneto, che affrontano la questione del rapporto tra la natura semplificata dell’affidamento diretto e il rispetto delle regole che l’Amministrazione sceglie di introdurre.

IL CONSIGLIO DI STATO SENTENZA n. 4185/2026

La sentenza del Consiglio di Stato prende le mosse da una procedura formalmente qualificata come affidamento diretto, nella quale l’Amministrazione aveva tuttavia predisposto una manifestazione di interesse, effettuato una valutazione comparativa delle offerte ricevute e individuato il contraente all’esito di un confronto tra più operatori economici.

Il Tribunale ribadisce che l’affidamento diretto, per sua natura, non coincide con una procedura di gara. Nella motivazione viene infatti ricordato che con questa modalità di affidamento, il contratto è affidato senza una procedura di gara e, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta del contraente è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente.

Allo stesso tempo, però, il Consiglio di Stato evidenzia come la qualificazione formale dell’istituto non possa prevalere sulla concreta struttura della procedura. Quando l’Amministrazione introduce criteri di selezione, procede alla comparazione delle offerte, forma una graduatoria e individua il miglior offerente sulla base di parametri predeterminati, essa finisce per costruire un meccanismo che, nella sostanza, presenta le caratteristiche tipiche di una gara, come nel caso di specie.

Pertanto “se la stazione appaltante decide di fare una gara, pur non essendovi obbligata, non può poi disapplicare le regole che essa stessa si è data giustificando tale disapplicazione dietro lo schermo di un inesistente affidamento diretto”. Il Consiglio di Stato, in questo caso, censura infatti il comportamento della stazione appaltante che aveva previsto specifici requisiti professionali ma non aveva poi svolto un’effettiva verifica del loro possesso. In altre parole, la discrezionalità iniziale nella costruzione della procedura non può tradursi nella libertà di disapplicare le regole che la stessa Amministrazione ha scelto di adottare.

IL TAR VENETO SENTENZA n. 1126/2026

La decisione del TAR Veneto giunge a conclusioni simili. Anche in questo caso la stazione appaltante aveva avviato un affidamento diretto, invitando più professionisti e predisponendo un disciplinare contenente regole dettagliate per la valutazione delle offerte. Tra queste figurava una previsione particolarmente chiara: “non saranno prese in considerazione offerte che prevedano sconti eccedenti rispetto al 20%”.

Nel corso della procedura, tuttavia, l’Amministrazione ha esaminato proprio le offerte che superavano tale limite e ha addirittura consentito ai concorrenti interessati di modificare successivamente il contenuto delle proprie proposte.

Per il TAR tale comportamento è illegittimo. La sentenza attribuisce rilievo decisivo alla formulazione letterale della clausola contenuta nella lex specialis, osservando che l’espressione “non saranno prese in considerazione” non lascia margini interpretativi. Le offerte eccedenti il limite stabilito non avrebbero dovuto essere valutate né inserite in graduatoria.

Il giudice veneto richiama in modo esplicito il principio dell’autovincolo, secondo il quale la Pubblica Amministrazione è tenuta a rispettare le regole che essa stessa ha stabilito. Viene inoltre valorizzato il principio dell’affidamento, evidenziando come ogni partecipante abbia il diritto di confidare nel fatto che le prescrizioni contenute nella documentazione predisposta dalla stazione appaltante vengano effettivamente applicate.

Particolarmente significativo è anche il passaggio nel quale il TAR respinge la difesa dell’Amministrazione fondata sulla natura di affidamento diretto della procedura. Secondo il Collegio, il fatto che si tratti di un affidamento diretto non consente affatto di disapplicare le regole contenute nella lex specialis, poiché queste rappresentano una scelta discrezionale già compiuta e, come tale, vincolante.

CONCLUSIONI

In entrambe le decisioni emerge la volontà dei Giudici di far prevalere la sostanza sulla forma. Non è sufficiente definire una procedura come affidamento diretto per sottrarla alle conseguenze derivanti dalle regole concretamente adottate. Ciò che conta è il modo in cui la procedura viene effettivamente costruita e gestita.

L’articolo 50, comma 1, lett. b), consente un modello di selezione semplificato e discrezionale, ma la discrezionalità si arresta nel momento in cui la stazione appaltante sceglie di autovincolarsi strutturando una procedura con regole, criteri e requisiti. Da quel momento, il rispetto della lex specialis, dell’affidamento dei concorrenti e della parità di trattamento diventa pienamente sindacabile dal giudice amministrativo.

Dott.ssa Giulia Tronfi

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Giulia Tronfi

Segue l’evoluzione normativa in materia contrattualistica pubblica e supporta l’elaborazione di articoli di approfondimento in relazione all’aggiornamento del settore. Predispone la compilazione dei documenti amministrativi per la partecipazione alle gare. Supporta le Amministrazioni Pubbliche nell’attività di contrattualistica pubblica.