Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4666/2026 si pronuncia sul termine previsto per la presentazione delle giustificazioni nell’ambito del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta. La decisione offre chiarimenti interpretativi sull’articolo 110 del Codice.
IL CASO
Nel caso arrivato davanti al Consiglio di Stato la ricorrente contestava l’aggiudicazione, sostenendo l’illegittimità della procedura del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.
Tra le varie censure sollevate, particolare rilievo assume quella relativa alle modalità di gestione del contraddittorio da parte della stazione appaltante. Secondo la ricorrente, l’Amministrazione avrebbe illegittimamente concesso proroghe e un “triplice supplemento istruttorio”, consentendo di fatto all’aggiudicatario di integrare più volte le proprie giustificazioni in violazione dei termini stabiliti dalla legge e dalla lex specialis e in contrasto col principio di autoresponsabilità dell’operatore economico e con la natura del subprocedimento di verifica di anomalia dell’offerta.
IL TERMINE PER LA VERIFICA DI ANOMALIA
Il fondamento normativo della pronuncia è l’interpretazione dell’articolo 110, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, che stabilisce che, in presenza di un’offerta che appaia anormalmente bassa, le stazioni appaltanti, con la richiesta di spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnino “a tal fine un termine non superiore a quindici giorni”.
Il Consiglio di Stato chiarisce che tale formulazione, pur innovando rispetto al previgente Codice, che prevedeva un termine “non inferiore” a quindici giorni, non comporta automaticamente la natura perentoria del termine.
Il termine non è qualificato come perentorio, e per tale ragione, nonché per la mancata correlata previsione di apposite sanzioni in caso di sua violazione, va reputato ordinatorio. Più in particolare, si tratta di termine acceleratorio, finalizzato a superare la parvenza di anomalia nel minor tempo possibile. Questo deve essere rispettato dalla stazione appaltante quando formula, per la prima volta, la richiesta di “spiegazioni”, avendo essa ampia discrezionalità nel fissarne la durata nei confronti dell’operatore economico, senza tuttavia poter superare quella massima di legge.
Proprio per queste ragioni è da ritenersi prorogabile su richiesta dell’operatore economico e la richiesta di proroga è discrezionalmente valutabile dalla stazione appaltante.
Ne deriva che il termine di quindici giorni deve essere rispettato nella formulazione della prima richiesta di giustificazioni, ma non impedisce alla stazione appaltante di concedere proroghe motivate o di attivare successive richieste di chiarimento qualora le giustificazioni iniziali risultino incomplete o insufficienti.
LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO
Nel caso concreto, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo l’operato dell’Amministrazione. La proroga era stata richiesta dall’operatore economico prima della scadenza del termine originario ed era stata concessa in ragione della complessità della commessa e dell’elevato volume documentale necessario per giustificare l’offerta.
Il Collegio ha inoltre evidenziato che la lex specialis di gara prevedeva espressamente la possibilità di ulteriori chiarimenti successivi alla prima fase istruttoria, mediante un contraddittorio articolato anche in più momenti.
La sentenza ribadisce così che il subprocedimento di verifica dell’anomalia possiede una natura intrinsecamente collaborativa. Esso non è finalizzato all’esclusione automatica dell’operatore, bensì all’accertamento dell’affidabilità e della concreta sostenibilità dell’offerta nel suo complesso.
Concludono i Giudici: “Proprio in ragione di tale finalità sostanziale – ossia garantire l’aggiudicazione al miglior offerente – il procedimento di verifica dell’anomalia è avulso da rigidi formalismi e si caratterizza per un’impostazione elastica e dialogica, ispirata al principio di leale collaborazione tra la stazione appaltante e l’operatore economico coinvolto, coerente con l’obiettivo di garantire una valutazione completa e approfondita dell’offerta”
CONCLUSIONI
La pronuncia consolida un orientamento che privilegia un approccio sostanziale alla verifica di anomalia. Il termine di quindici giorni previsto dall’art. 110 del nuovo Codice non costituisce un termine perentorio, ma uno strumento di accelerazione del procedimento, suscettibile di modulazione in presenza di motivate esigenze istruttorie.
La stazione appaltante conserva margini di discrezionalità nella gestione del contraddittorio, potendo concedere proroghe e richiedere chiarimenti integrativi.
Dott.ssa Giulia Tronfi
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