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VERIFICA DI ANOMALIA: ESCLUSIONE AUTOMATICA ILLEGITTIMA per appalti SOPRA SOGLIA COMUNITARIA

By Luglio 4, 2026No Comments

Il TAR Lombardia – Milano con la sentenza n. 3167 del 2026 delinea il rapporto tra la disciplina della verifica di anomalia delle offerte e il meccanismo dell’esclusione automatica nelle procedure di affidamento degli appalti col criterio del minor prezzo sopra soglia comunitaria.

IL CASO

La controversia nasce da una procedura di gara di importo superiore alla soglia comunitaria nella quale la Stazione Appaltante aveva previsto, l’esclusione automatica motivata sul presupposto del superamento della soglia di anomalia, calcolata secondo il “Metodo A” di cui all’Allegato II.2 all’interno della documentazione di gara. Stabilendo pertanto che “Tutti gli sconti superiori alla soglia di anomalia fossero automaticamente escluse.”

L’operatore economico, la cui offerta risultava superiore alla soglia di anomalia, determinata secondo il metodo prescelto dalla lex specialis, veniva pertanto escluso senza che fosse attivato il procedimento di verifica dell’anomalia previsto dall’articolo 110 del Codice e senza che gli fosse consentito di fornire giustificazioni circa la sostenibilità della propria offerta.

Il motivo centrale del contendere riguardava proprio la legittimità di tale automatismo. Secondo l’operatore ricorrente, l’Amministrazione avrebbe dovuto agire secondo le disposizioni dell’articolo 110, il quale, per le procedure sopra soglia, impone il sub-procedimento di verifica in contraddittorio delle offerte che appaiono anormalmente basse, escludendo ogni automatismo espulsivo.

LA DISCIPLINA DEL CODICE

Nella ricostruzione operata dal Tribunale, il punto di partenza è rappresentato dalla distinzione tra la disciplina generale contenuta nell’articolo 110 del D.Lgs. n. 36 del 2023 e quella eccezionale prevista dall’articolo 54.

Il Collegio evidenzia che il sistema del nuovo Codice attribuisce all’articolo 110 una portata generale, imponendo alla stazione appaltante di procedere alla verifica della congruità dell’offerta ogniqualvolta emergano elementi tali da farla apparire anormalmente bassa.

La sentenza sottolinea che il superamento della soglia di anomalia non coincide con l’accertamento dell’inattendibilità dell’offerta, ma costituisce esclusivamente il presupposto per l’avvio del procedimento di verifica. In tale prospettiva il TAR afferma che il procedimento previsto dall’articolo 110 richiede necessariamente il confronto con l’operatore economico, attraverso la richiesta di chiarimenti e la successiva valutazione delle giustificazioni fornite.

Diversamente, l’esclusione automatica è invece un meccanismo eccezionale, che l’articolo 54 del codice riserva, a determinate condizioni, esclusivamente agli appalti di lavori e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

Il Collegio pone quindi in evidenza come la disciplina dell’esclusione automatica abbia carattere eccezionale e non possa essere estesa oltre i casi tassativamente previsti dal Codice.

LA DECISIONE DEL TAR

Muovendo da tale ricostruzione normativa, il TAR accoglie il ricorso ritenendo illegittima la clausola della documentazione di gara che disponeva l’esclusione automatica delle offerte superiori alla soglia di anomalia.

La sentenza afferma che, nelle procedure sopra soglia, la stazione appaltante è tenuta ad applicare integralmente il procedimento previsto dall’articolo 110, non potendo attribuire alla soglia matematica una funzione automaticamente espulsiva. La norma “impone alle stazioni appaltanti di valutare la congruità delle offerte che appaiano anomale e, a tal fine, di richiedere per iscritto all’operatore economico le necessarie spiegazioni, attivando un contraddittorio procedimentale”.

Infatti il superamento della soglia di anomalia rappresenta soltanto un indice sintomatico che rende necessaria la verifica della sostenibilità dell’offerta e non costituisce, di per sé, prova della sua inattendibilità.

La sentenza evidenzia inoltre come il procedimento di verifica dell’anomalia costituisca un momento essenziale dell’azione amministrativa, volto ad accertare in concreto la serietà e l’affidabilità dell’offerta. Da ciò deriva che la stazione appaltante non può arrestare la propria valutazione al mero dato matematico, ma deve verificare se l’offerta, pur collocandosi oltre la soglia di anomalia, sia comunque sostenibile e idonea a garantire la corretta esecuzione dell’appalto.

Le indicazioni operative che emergono da questa pronuncia sono che nelle gare sopra soglia le stazioni appaltanti non possono inserire nella lex specialis clausole che prevedano l’esclusione automatica delle offerte anomale, né possono fondare l’estromissione dell’operatore sul solo superamento della soglia matematica. In presenza di un’offerta sospetta di anomalia devono invece attivare il procedimento di verifica previsto dall’art. 110, instaurando il contraddittorio con l’operatore economico.

CONCLUSIONI

Le indicazioni operative che emergono da questa pronuncia ci portano a concludere che nelle gare sopra soglia le stazioni appaltanti non possono inserire nella lex specialis clausole che prevedano l’esclusione automatica delle offerte anomale, né possono fondare l’estromissione dell’operatore sul solo superamento della soglia matematica. In presenza di un’offerta sospetta di anomalia devono invece attivare il procedimento di verifica previsto dall’art. 110, instaurando il contraddittorio con l’operatore economico. L’esclusione automatica delle offerte nei casi di criterio del minor prezzo è pertanto relegata unicamente agli affidamenti sotto soglia comunitaria.

 

Dott.ssa Giulia Tronfi

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Giulia Tronfi

Segue l’evoluzione normativa in materia contrattualistica pubblica e supporta l’elaborazione di articoli di approfondimento in relazione all’aggiornamento del settore. Predispone la compilazione dei documenti amministrativi per la partecipazione alle gare. Supporta le Amministrazioni Pubbliche nell’attività di contrattualistica pubblica.