Con il Parere di precontenzioso n. 244 del 24 giugno 2026, l’ANAC si pronuncia sull’impiego delle clausole territoriali da parte delle Stazioni Appaltanti e del loro corretto utilizzo nei criteri di valutazione dell’offerta tecnica.
Il CASO
In una procedura di gara, tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, il disciplinare attribuiva un punteggio automatico e incrementale agli operatori economici che disponessero già, entro un raggio di 70 chilometri, di sportelli operativi e di personale dipendente dedicato al servizio.
Secondo il l’operatore economico istante tale previsione rendeva la competizione sbilanciata a favore dei soggetti già radicati sul territorio, penalizzando le imprese che avrebbero potuto organizzare la struttura soltanto dopo l’eventuale aggiudicazione.
IL PARERE DI ANAC
L’ANAC osserva che il criterio di valutazione, così come formulato, “sembra favorire marcatamente quegli operatori economici che sono già dotati di una struttura organizzativa articolata e capillare sul territorio di riferimento” e che, tra questi, “senza dubbio l’operatore economico uscente” sarebbe in grado di conseguire il punteggio massimo.
Secondo l’Autorità, una simile impostazione produce un duplice effetto negativo:
- da un lato attribuisce un vantaggio competitivo concreto e significativo agli operatori già presenti nell’area interessata;
- dall’altro rischia di scoraggiare la partecipazione di imprese che, pur pienamente qualificate, non dispongono ancora di una rete territoriale organizzata.
Per questo motivo il parere conclude che la previsione risulta “effettivamente lesiva del principio di concorrenza e della par condicio”, potendo addirittura costituire “un motivo di non partecipazione alla gara” da parte degli operatori economici interessati.
Seppur vero che l’articolo 108, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023, disposizione la possibilità di prevedere criteri premiali legati al territorio, l’ANAC chiarisce che tale norma non legittima qualsiasi forma di valorizzazione della presenza territoriale. La finalità della norma è quella “di favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese mediante la valorizzazione, che comunque deve essere ragionevole e proporzionata, della presenza territoriale” per essere in linea con tale previsione i requisiti previsti dalla lex speciali avrebbero dovuto prevedere di una “sede operativa” nell’ambito del territorio di riferimento“.
Invece, nel caso esaminato, la stazione appaltante attribuiva un punteggio elevato alla presenza di una rete già strutturata di sportelli e personale, elemento che “va ben oltre la definizione di “sede operativa”” e che appare “caratteristica peculiare, oltre che del concessionario uscente, anche delle imprese di grandi dimensioni“.
Pertanto per ANAC le clausole territoriali sono ammissibili solo se rispettano i principi di ragionevolezza, proporzionalità e tutela della concorrenza.
Il parere non si limita a censurare la clausola, ma propone anche una soluzione operativa.
Secondo l’Autorità, la disponibilità di sportelli e personale sul territorio potrebbe essere richiesta non come elemento di valutazione dell’offerta, bensì come condizione di esecuzione del contratto.
L’ANAC afferma infatti che il sub-criterio “potrebbe costituire, a tutto voler concedere, una condizione di esecuzione”, realizzando “un giusto compromesso tra le esigenze organizzativo-funzionali dell’Amministrazione… e il rispetto del principio dell’accesso al mercato”.
In questo modo tutti gli operatori economici potrebbero competere “ad armi pari” nella fase di gara, impegnandosi successivamente ad attivare la struttura territoriale necessaria per l’esecuzione del servizio.
CONCLUSIONI
In conclusione l’ANAC afferma che la valorizzazione del radicamento territoriale, tramite l’impiego delle “clausole territoriali”, non può trasformarsi in uno strumento che favorisca gli operatori già presenti sul territorio, alterando la concorrenza e la parità di trattamento tra i concorrenti.
Dott.ssa Giulia Tronfi
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