Con il parere di precontenzioso n. 270 del 7 luglio 2026, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha ribadito un principio cardine del diritto degli appalti pubblici: i chiarimenti resi dalla stazione appaltante nel corso di una procedura di gara non possono tradursi in modifiche sostanziali ai requisiti di partecipazione.
IL CASO SOTTOPOSTO AD ANAC
La vicenda riguarda una procedura aperta per l’affidamento di un servizio di portierato indetta da un Comune campano. Nel corso della gara, la stazione appaltante ha pubblicato sulla piattaforma telematica alcuni chiarimenti che, di fatto, incidevano sulla definizione di un requisito speciale di partecipazione previsto nel disciplinare a pena di esclusione, senza che fossero stati rispettati gli obblighi di pubblicità e di riapertura dei termini.
IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
L’Autorità ha fondato il proprio parere su due principi fondamentali del diritto amministrativo ossia: la par condicio tra i concorrenti, i quali devono competere sulla base delle medesime regole, note fin dalla pubblicazione del bando e la buona fede e tutela del legittimo affidamento che impone alla stazione appaltante di non vanificare le aspettative degli operatori che hanno fatto affidamento sul contenuto normativo della lex specialis originaria.
Inoltre l’ANAC fa esplicito richiamo alla violazione dell’articolo 92 del D.Lgs 36/2023 che disciplina le modalità di modifica dei documenti di gara, prevedendo che le variazioni sostanziali siano pubblicate con le stesse forme del bando e comportino la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte.
IL PARERE DELL’AUTORITÀ
ANAC ha tracciato una linea di confine netta tra chiarimenti ammissibili e modifiche illegittime:
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Chiarimenti ammissibili |
Modifiche non consentite |
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Interpretazione autentica di clausole ambigue |
Quelle che ricadono sulla sostanza di un requisito di partecipazione |
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Precisazioni che non alterano il contenuto dispositivo del bando |
Quelle che introducono nuove condizioni o requisiti |
| Indicazioni operative per la compilazione delle offerte |
Quelle che dispongono restrizione o ampliamento della platea dei concorrenti |
Nel caso esaminato, i chiarimenti pubblicati sulla piattaforma avevano modificato la portata di un requisito partecipativo, determinando un’alterazione delle regole di gara incompatibile con la normativa codicistica e con la par condicio e il legittimo affidamento riposto dagli operatori sulla documentazione originaria.
Pertanto, l’Autorità ha ritenuto che la condotta della stazione appaltante non fosse conforme alla normativa, individuando le conseguenti misure correttive da adottare. In particolare, ha disposto la sospensione della procedura di gara in corso, la modifica formale del disciplinare mediante il recepimento delle variazioni necessarie, la pubblicazione delle modifiche con le medesime modalità previste per il bando originario e la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte, al fine di garantire la partecipazione di tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti.
CONCLUSIONI
Il parere di ANAC conferma che i chiarimenti possono fornire delucidazioni in merito al contenuto della lex specialis, ma non riscriverla. Quando l’intervento chiarificatore incide sulla sostanza dei requisiti di partecipazione, esso si trasforma in una modifica che richiede la ripubblicazione formale degli stessi e la modifica dei termini della procedura, prorogando quelli originariamente previsti.
Dott.ssa Giulia Tronfi
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