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QUALIFICAZIONE RTI SERVIZI E FORNITURE: NESSUN OBBLIGO PRO QUOTA

By Agosto 7, 2026No Comments

Il TAR Lazio con la sentenza n. 13972/2026, pubblicata il 31 luglio 2026, affronta la questione dell’applicabilità, negli appalti di servizi e forniture, del principio di corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quota di esecuzione dei componenti di un raggruppamento temporaneo di operatori economici.

La controversia trae origine dall’impugnazione di un provvedimento di aggiudicazione, con il quale un operatore economico sosteneva che alcune imprese appartenenti al raggruppamento aggiudicatario non possedessero, singolarmente, il requisito di capacità tecnico-professionale in misura corrispondente alla quota di prestazioni assunta in sede di gara. Secondo la tesi ricorrente, l’articolo 68 del Codice dei contratti pubblici avrebbe introdotto, anche per gli appalti di servizi, il principio della necessaria corrispondenza tra qualificazione ed esecuzione.

IL QUADRO NORMATIVO

La decisione si concentra sull’interpretazione dell’articolo 68 del D.Lgs 36/2023, dedicato ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari.

In particolare, il comma 11 dispone che: “con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale, i raggruppamenti sono ammessi alla gara quando gli operatori economici possiedono complessivamente i requisiti richiesti, fermo restando che l’esecutore deve possedere i requisiti prescritti per la prestazione che si è impegnato a realizzare[…]”.

Proprio la formulazione di tale comma ha alimentato il dibattito interpretativo circa l’eventuale estensione agli appalti di servizi del principio, tradizionalmente previsto per i lavori pubblici, della necessaria corrispondenza tra quota di partecipazione, quota di esecuzione e quota di qualificazione.

Secondo la tesi sostenuta dalla parte ricorrente, il nuovo Codice avrebbe superato la precedente distinzione tra lavori e servizi, imponendo anche negli appalti di servizi il possesso “pro quota” dei requisiti tecnici da parte dei singoli componenti del raggruppamento. Lettura esclusa dal Tar Lazio con la propria sentenza.

LA DECISIONE DEL TAR

Il Tribunale osserva innanzitutto che la nuova formulazione del comma 11 ha posto effettivamente un dubbio interpretativo in merito alla questione dell’estensione della regola di corrispondenza tra requisiti di qualificazione e rispettiva quota di partecipazione al raggruppamento per gli appalti di servizi e forniture.  Tuttavia, tale estensione non trova alcun fondamento nella disciplina normativa come già precedentemente chiarito dal Consiglio di Stato: “deve affermarsi che l’art. 68, comma 11, d.lgs. n. 36 del 2023 non ha affatto introdotto, con riferimento agli appalti di servizi e forniture, il principio della necessaria corrispondenza tra i requisiti di qualificazione e le quote di partecipazione/esecuzione degli operatori economici facenti parte del raggruppamento, neppure quale regola generale suppletiva.”

Pertanto, alla luce di quanto richiamato dal Collegio, la regola della necessaria corrispondenza tra qualificazione e quota di esecuzione continua ad operare esclusivamente nel settore dei lavori pubblici e non può essere automaticamente trasposta negli appalti di servizi e forniture.

Il TAR chiarisce inoltre che, negli appalti di servizi, la possibilità di richiedere il possesso “pro quota” dei requisiti non è esclusa in assoluto, ma richiede una specifica previsione della lex specialis.

La sentenza afferma infatti che: “per gli appalti di servizi e forniture, la regola generale è quella del possesso del requisito di capacità tecnica in capo al soggetto collettivo nel suo insieme, salva specifica previsione della legge di gara che, alla luce della peculiarità della prestazione, imponga il possesso pro quota o pro parte da parte dei singoli raggruppati esecutori.”

Nel caso esaminato tuttavia il disciplinare si limitava sostanzialmente a riprodurre il contenuto dell’articolo 68 senza introdurre alcuna prescrizione ulteriore circa il possesso individuale dei requisiti. Per tale ragione, non era possibile ricavare interpretativamente un obbligo di qualificazione proporzionale alla quota di esecuzione.

In conclusione il TAR ritiene corretta la verifica effettuata dalla stazione appaltante e dichiara il ricorso infondato in quanto il requisito di capacità tecnico professionale relativo all’esecuzione, nel triennio precedente, di servizi di ingegneria e architettura relativi alle categorie oggetto dell’affidamento per importi minimi predeterminati, doveva essere valutato complessivamente con riferimento all’intero RTI, a differenza del requisito di idoneità professionale, che doveva essere posseduto da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.

CONCLUSIONI

Il Tribunale con la presente sentenza sottolinea che negli appalti di servizi e forniture:

  • il principio della corrispondenza tra quota di qualificazione e quota di esecuzione non costituisce una regola generale del nuovo Codice dei contratti pubblici;
  • i requisiti di capacità tecnica restano normalmente riferiti al raggruppamento nel suo complesso;
  • soltanto una specifica previsione della lex specialis può imporre il possesso individuale e proporzionale dei requisiti da parte dei singoli componenti del RTI.

Dott.ssa Giulia Tronfi

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Giulia Tronfi

Segue l’evoluzione normativa in materia contrattualistica pubblica e supporta l’elaborazione di articoli di approfondimento in relazione all’aggiornamento del settore. Predispone la compilazione dei documenti amministrativi per la partecipazione alle gare. Supporta le Amministrazioni Pubbliche nell’attività di contrattualistica pubblica.