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COSTI MANODOPERA: il TAR CAMPANIA chiarisce il ruolo di MALATTIA, INFORTUNI E FORMAZIONE

By Agosto 28, 2026No Comments

La verifica di anomalia dell’offerta non può prescindere da una corretta e prudente determinazione del costo del lavoro. In particolare malattia, infortuni e formazione del personale non possono essere semplicemente azzerati per rendere economicamente più competitiva un’offerta.

È questo uno dei passaggi più rilevanti della sentenza n. 4995/2026 del TAR Campania, pubblicata il 17 agosto 2026.

Il CASO

La vicenda trae origine dal fatto che la migliore offerta presentata proponeva un costo della manodopera sensibilmente inferiore ai valori risultanti dalle tabelle ministeriali. Nel corso del contraddittorio la stazione appaltante aveva chiesto più volte chiarimenti all’operatore economico, il quale aveva indicato costi unitari ridotti rispetto alle tabelle ministeriali. Questa riduzione era stata giustificata, tra l’altro, attraverso l’azzeramento delle voci relative a formazione, malattie e infortuni.

LA DECISIONE DEL TAR

Il TAR rileva che, nella documentazione prodotta durante la verifica, risultava un’operazione di azzeramento di componenti che non possono essere eliminate dal costo del lavoro. Il Collegio parla espressamente di ineliminabili costi obbligatori di malattia, infortuni e formazione del personale.

Malattia e infortunio, secondo il TAR, rientrano tra gli eventi ordinari e fisiologici del rapporto di lavoro. Pertanto in una stima prudenziale, in particolare in appalti di durata pluriennale, non può essere considerabile, anche solo sul piano logico, la totale decurtazione, di tali costi, legati ad eventi imprevedibili e non eliminabili. Per questo i costi di malattia, infortunio e formazione, non possono essere trattati come costi puramente eventuali e, soprattutto, non possono essere eliminati integralmente dalla struttura economica dell’offerta.

Non è inoltre sufficiente sostenere che l’impresa, sulla base dei propri dati storici, abbia registrato in passato un determinato livello di assenze: lo storico può avere una funzione ricognitiva, ma non consente di escludere a priori il verificarsi di malattie o infortuni nel corso dell’esecuzione futura del contratto.

Prosegue il TAR, le agevolazioni contributive INPS e INAIL, portate dall’operatore a comprova degli inferiori costi del lavoro, non giustificano il minor costo del personale. Secondo il Collegio, l’impresa sovrappone due piani diversi: da una parte le agevolazioni contributive, dall’altra le componenti di costo collegate alle assenze per malattia e infortunio. Sono grandezze che non possono essere automaticamente compensate l’una con l’altra. La presenza di una riduzione contributiva non consente, sul piano logico, di azzerare le voci relative agli eventi fisiologici del rapporto di lavoro.

Pertanto la decisione del Tribunale conferma l’esclusione dell’impresa a causa delle criticità emerse nel corso della verifica di anomalia dell’offerta.

CONCLUSIONI

In conclusione nella predisposizione dell’offerta la ricerca dell’efficienza economica non può trasformarsi nella cancellazione di costi strutturali e fisiologici del rapporto di lavoro.

Un’offerta può certamente presentare elementi di efficienza, produttività o risparmio rispetto ai valori di riferimento. Non può però fondarsi sull’eliminazione di componenti di costo che devono essere ragionevolmente ed obbligatoriamente considerate, quali, come nel caso di specie, malattia, infortunio e formazione.

Dott.ssa Giulia Tronfi

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Giulia Tronfi

Segue l’evoluzione normativa in materia contrattualistica pubblica e supporta l’elaborazione di articoli di approfondimento in relazione all’aggiornamento del settore. Predispone la compilazione dei documenti amministrativi per la partecipazione alle gare. Supporta le Amministrazioni Pubbliche nell’attività di contrattualistica pubblica.