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CASSAZIONE: la CLAUSOLA SOCIALE NON determina obbligo di assunzione INDISCRIMINATO

By Settembre 4, 2026No Comments

La pronuncia della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro 31 agosto 2026, si è occupata di continuità occupazionale, in caso di cambio di gestione di un appalto, delineando l’operatività della clausola sociale.

LA FUNZIONE DELLA CLAUSOLA SOCIALE

Il punto di partenza della Corte è la funzione propria della clausola sociale.

L’articolo 37 del CCNL Cooperative Sociali, analizzato nel caso in questione, è considerata una previsione dotata di efficacia precettiva e finalizzata alla tutela della continuità occupazionale e delle condizioni di lavoro maturate dal personale.

La Cassazione richiama espressamente ad altri precedenti giurisprudenziali della stessa Corte, secondo i quali, nel caso di subentro di una nuova impresa nell’appalto “l’obbligo di assunzione del personale già dipendente dell’impresa cessata opera quando restino invariate le prestazioni richieste e risultanti dal capitolato d’appalto”.

Il principio, tuttavia, non viene interpretato in termini assoluti. La Corte precisa infatti che la clausola sociale “non comporta un obbligo assoluto e incondizionato di assunzione di tutto il personale comunque dipendente dall’appaltatore uscente”. Ciò che rileva è la verifica della concreta continuità delle prestazioni e del fabbisogno organizzativo connesso al servizio destinato a proseguire.

Per la Corte la clausola sociale opera quando esiste una continuità oggettiva tra il servizio precedentemente svolto e quello assunto dal nuovo gestore. Occorre dunque verificare “se il nuovo gestore sia chiamato a rendere le medesime prestazioni e con il medesimo fabbisogno organizzativo risultante dal capitolato o dagli atti che regolano il nuovo affidamento”.

È proprio questo il criterio che impedisce di trasformare la clausola sociale in un meccanismo automatico di trasferimento di ogni rapporto di lavoro collegato, in passato, al servizio.

La Cassazione aggiunge che “solo in presenza di tale continuità oggettiva la clausola sociale opera quale vincolo al passaggio del personale già stabilmente impiegato nel servizio”.

IL CASO E LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

Il ricorso riguardava un lavoratore, già dipendente a tempo indeterminato di una cooperativa sociale che svolgeva i servizi in appalto. Quando il servizio è stato internalizzato attraverso la costituzione di un’azienda speciale, il lavoratore non era stato incluso tra quelli destinati al passaggio diretto, perché considerato personale impiegato per sostituzioni e quindi inserito in una “long list”.

La Cassazione non ravvisa una violazione della clausola sociale. La costruzione organizzativa adottata distingueva infatti tra il personale stabilmente assegnato ai servizi destinati a proseguire e quello utilizzato per esigenze sostitutive. Il numero dei lavoratori destinati al passaggio non viene infatti ritenuto il frutto di una scelta arbitraria, ma il risultato della correlazione tra organizzazione del servizio e personale concretamente necessario.

Per la Corte: “l’art. 37 del CCNL Servizi sociali tutela la continuità occupazionale nei limiti del personale necessario alla prosecuzione dei servizi oggetto del nuovo affidamento, senza imporre il transito automatico di lavoratori non stabilmente assegnati alle prestazioni conservate”.

Pertanto non è sufficiente dimostrare l’esistenza di un rapporto di lavoro con l’impresa uscente per essere automaticamente riassorbito nel personale di servizio: occorre accertare che il lavoratore fosse stabilmente inserito nell’organizzazione del servizio destinato a proseguire.

Nel caso esaminato, la Corte ritiene che non vi sia alcuna violazione della clausola sociale, proprio perché il lavoratore non apparteneva, secondo l’accertamento compiuto nei precedenti gradi di giudizio, al personale stabilmente adibito al servizio destinato a proseguire.

CONCLUSIONI

In conclusione la clausola sociale non può essere letta come una garanzia astratta di conservazione dell’intero organico del precedente gestore bensì protegge la continuità occupazionale, ma lo fa in relazione alla continuità effettiva del servizio e dell’organizzazione necessaria per realizzarlo.

Dott.ssa Giulia Tronfi

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Giulia Tronfi

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