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Anche se il SOPRALLUOGO È OBBLIGATORIO l’ESCLUSIONE NON È automatica

By Settembre 11, 2026No Comments

Una clausola della documentazione di gara può prevedere l’obbligo di sopralluogo, ma la sua violazione non può essere automaticamente trasformata in una causa di esclusione dalla procedura, soprattutto in quanto il Codice non contempla espressamente tale conseguenza.

Il TAR Lazio, con sentenza 909/2026, si è pronunciato nuovamente sulla questione del sopralluogo obbligatorio, termini fissati dalla lex specialis e principio di tassatività delle cause di esclusione.

IL CASO

La procedura in esame riguardava l’affidamento di un servizio nel cui capitolato d’oneri era previsto un sopralluogo obbligatorio presso i luoghi di esecuzione del servizio, finalizzato a prendere visione dello stato dei luoghi e delle attrezzature necessarie per l’esecuzione dello stesso, ai fini della formulazione delle offerte. La documentazione di gara stabiliva anche che la richiesta di sopralluogo dovesse essere presentata entro una determinata scadenza, prevedendo l’esclusione in caso di mancata effettuazione.

L’operatore economico ricorrente aveva presentato la richiesta oltre il termine indicato, ma aveva comunque effettuato il sopralluogo. La stazione appaltante ne aveva comunque disposto l’esclusione, ritenendo decisivo il mancato rispetto del termine previsto dalla lex specialis.

IL PRINCIPIO AFFERMATO DAL TAR

Il TAR distingue innanzitutto tra obbligo di sopralluogo e termine per la relativa richiesta.

Secondo il Tribunale “il termine suddetto […] è da considerarsi meramente ordinatorio”, pertanto l’esclusione dell’operatore non può essere giustificata dalla tardiva presentazione della richiesta in quanto lo stesso aveva comunque effettuato il sopralluogo entro il termine previsto.

Il TAR richiama espressamente l’articolo 10 del Codice 36/2023 e sottolinea che “nessuna disposizione del D.lgs. n. 36/23 prevede il sopralluogo quale adempimento necessario per la formulazione dell’offerta”.

Le stazioni appaltanti pertanto possono prevedere il sopralluogo come adempimento funzionale alla partecipazione consapevole alla gara, ma non possono attribuirgli automaticamente una portata espulsiva che non trovi adeguato fondamento nella disciplina legislativa.

La pronuncia non mette dunque in discussione, in assoluto, la possibilità di richiedere il sopralluogo. Il sopralluogo può essere richiesto, ma non diventa per ciò solo causa di esclusione, in quanto, come da previsione normativa, le cause di esclusione sono tassative e espressamente indicate dagli articoli 94 e 95 del Codice. Anche nell’ottica del favor partecipationis.

Inoltre il TAR sottolinea che, nel caso concreto, il sopralluogo era stato comunque effettuato e si era verificata, piuttosto, una violazione del termine fissato per attivare la procedura di sopralluogo. Però la formulazione dell’offerta era avvenuta nel rispetto della presa visione dei luoghi, conformemente alla prescrizione dell’Amministrazione. Pertanto la mera tardività della richiesta non può essere desunta quale causa di esclusione dell’operatore.

La pronuncia offre dunque un’indicazione concreta nella redazione della documentazione di gara: obbligo di sopralluogo e causa di esclusione non sono necessariamente sinonimi. Nel caso esaminato, il TAR ha quindi concluso per l’accoglimento del ricorso e per l’annullamento dell’esclusione dell’operatore economico.

CONCLUSIONI

La stazione appaltante può prevedere il sopralluogo, soprattutto quando la conoscenza delle condizioni operative è effettivamente necessaria per consentire la formulazione di un’offerta, ma la mancata osservanza di un termine organizzativo per richiederlo non può essere automaticamente elevata a causa di esclusione.

Dott.ssa Giulia Tronfi

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Giulia Tronfi

Segue l’evoluzione normativa in materia contrattualistica pubblica e supporta l’elaborazione di articoli di approfondimento in relazione all’aggiornamento del settore. Predispone la compilazione dei documenti amministrativi per la partecipazione alle gare. Supporta le Amministrazioni Pubbliche nell’attività di contrattualistica pubblica.