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ACCESSO AGLI ATTI NELL’AFFIDAMENTO DIRETTO

By Settembre 18, 2026No Comments

Il TAR Veneto si occupa della questione relativa al diritto di accesso alla documentazione relativa a un affidamento diretto svolto tramite trattativa diretta sul MePA.

IL CASO ESAMINATO DAL TAR

Il contenzioso della Sentenza del TAR Veneto n. 1773/ 2026 ha origine da un affidamento diretto, mediante trattativa diretta sul MePA, per un servizio tecnico. Dopo l’aggiudicazione, un altro operatore economico del settore, che aveva manifestato interesse per l’incarico, ha presentato un’istanza di accesso agli atti chiedendo, tra l’altro, la documentazione relativa alla trattativa, l’offerta dell’affidatario, gli atti contrattuali, le informazioni sulle esperienze professionali pregresse e gli elementi istruttori posti alla base della scelta.

La Stazione Appaltante aveva fornito solo una parte della documentazione richiesta, ma l’operatore economico ricorrente, ritenendola insufficiente ha formulato una nuova istanza.

A fronte dell’assenza di un ulteriore riscontro, l’operatore economico ha quindi proposto ricorso al TAR, ritenendo violato il proprio diritto di accesso documentale.

IL DIRITTO DI ACCESSO

Il TAR richiama in primis al fatto che la trattativa diretta sul MePA con un unico operatore economico costituisce una modalità di affidamento diretto e non una procedura di gara caratterizzata dalla presenza di una pluralità di concorrenti.

Da questa qualificazione deriva una conseguenza importante: l’operatore economico che non ha partecipato alla procedura non può essere considerato un concorrente e, proprio per questo, non possiede automaticamente un interesse qualificato e differenziato ad acquisire, mediante accesso documentale l’offerta tecnica dell’affidatario in forma integrale e non oscurata.

Un operatore estraneo alla procedura non può avere una posizione analoga a quella di un concorrente di una procedura di gara. Questo limite assume particolare rilievo quando la documentazione contiene informazioni riservate, segreti tecnici o commerciali.

Tuttavia il TAR riconosce all’operatore economico il diritto di esercitare l’accesso civico generalizzato previsto dall’articolo 5 del D.Lgs 33/2013, relativamente alla documentazione connessa all’affidamento.

Secondo il giudice amministrativo, la disciplina dell’accesso civico generalizzato può trovare applicazione anche nell’ambito dei contratti pubblici. La materia degli appalti non è quindi sottratta in modo assoluto a questa forma di accesso: occorre invece verificare, caso per caso, la compatibilità della richiesta con i limiti posti dalla normativa, mediante un bilanciamento tra esigenze di trasparenza e tutela degli interessi pubblici e privati.

LA DECISIONE DEL TAR

Il TAR individua espressamente il punto di equilibrio. L’accesso deve essere consentito, ma con l’oscuramento delle parti contenenti dati riservati o segreti tecnici e commerciali dell’operatore economico affidatario.

La sentenza conferma dunque che il diritto alla trasparenza non coincide con il diritto alla conoscenza integrale e indiscriminata di ogni documento. Quando la documentazione contiene informazioni sensibili, l’Amministrazione deve verificare la presenza delle specifiche condizioni che giustificano l’esclusione o la limitazione dell’accesso.

Ne deriva un principio operativo importante: l’oscuramento deve riguardare le informazioni effettivamente tutelate, non può tradursi automaticamente nel diniego dell’intero documento. La valutazione dell’Amministrazione va valutata caso per caso.

Il TAR, sulla base di queste premesse, ha annullato il silenzio-diniego formatosi sull’istanza e ha imposto all’Amministrazione di ostendere la documentazione nei limiti individuati dalla sentenza.

CONCLUSIONI

Il principio che emerge dalla decisione del Tribunale amministrativo è che anche l’affidamento diretto è sottoposto alle esigenze di trasparenza, nei limiti di legge ma bisogna sempre valutare, nel caso concreto, il bilanciamento tra le esigenze di trasparenza e quelle di riservatezza dell’operatore economico.

Dott.ssa Giulia Tronfi

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Giulia Tronfi

Segue l’evoluzione normativa in materia contrattualistica pubblica e supporta l’elaborazione di articoli di approfondimento in relazione all’aggiornamento del settore. Predispone la compilazione dei documenti amministrativi per la partecipazione alle gare. Supporta le Amministrazioni Pubbliche nell’attività di contrattualistica pubblica.