La scelta del criterio di aggiudicazione del minor prezzo non può fondarsi sulla semplice previsione di corrispettivi unitari o sulla ripetitività delle attività oggetto dell’appalto. È la prestazione nel suo contenuto sostanziale a dover presentare caratteristiche tali da renderla effettivamente standardizzata.
IL CASO
La pronuncia del TAR Sicilia n. 2633/2026 trae origine da una procedura aperta indetta da una stazione appaltante per l’affidamento di un servizio comprendente accalappiamento, ricovero sanitario, mantenimento, cura, assistenza sanitaria e custodia di cani. La gara era stata impostata secondo il criterio del minor prezzo.
Un operatore economico ha contestato la legittimità della lex specialis, sostenendo, tra l’altro, che le prestazioni richieste non fossero standardizzate e che, pertanto, non ricorressero i presupposti per l’utilizzo del minor prezzo.
IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO
Il Tribunale richiama l’articolo 108, del D.Lgs. 36/2023 in cui si evince chiaramente che il legislatore esprima una netta preferenza “per il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, indicandolo quale criterio generale di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture (comma 1), stabilendo che esso è l’unico criterio utilizzabile per una vasta tipologia di affidamenti (comma 2) e consentendo il ricorso al criterio del minor prezzo in una serie tassativamente circoscritta di ipotesi (comma 3).”
In particolare il comma 3 stabilisce che il minor prezzo può essere utilizzato per servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni siano definite dal mercato, nei limiti previsti dalla disposizione. Il criterio generale, invece, resta quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Ciò è stato ampiamente avvalorato anche dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che si conferma in linea con la l’impostazione comunitaria, per cui le amministrazioni aggiudicatrici “dovrebbero essere incoraggiate a scegliere criteri di aggiudicazione che consentano loro di ottenere lavori, forniture e servizi di alta qualità che rispondano al meglio alle loro necessità, si precisa che la selezione non dovrebbe basarsi solo su criteri che prescindono dai costi, ma anche su un approccio costo/efficacia, come ad esempio la determinazione dei costi del ciclo di vita”. Inoltre “anche nell’ipotesi di prezzi di beni o servizi definiti da normative nazionali dovrebbe comunque rimanere ferma la possibilità di valutare il rapporto qualità/prezzo sulla base di fattori diversi dal solo prezzo o dalla sola remunerazione”.
Stante le suddette premesse il criterio del prezzo più basso è circoscritto alle procedure per l’affidamento di forniture o di servizi strettamente vincolate a precisi ed inderogabili standard tecnici o contrattuali, e per le quali non vi è alcuna necessità di far luogo all’acquisizione di offerte differenziate.
Quando, invece, le caratteristiche dell’appalto rendono rilevanti gli aspetti qualitativi della prestazione, trova applicazione il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
In quest’ottica, la stazione appaltante che intenda utilizzare il minor prezzo deve fornire una motivazione rafforzata, idonea a dimostrare perché, nel caso concreto, gli elementi qualitativi non assumano rilievo.
LA DECISIONE DEL TRIBUNALE
Nel caso in questione la stazione appaltante aveva motivato la scelta del minor prezzo richiamando, tra l’altro, la presenza sul mercato di prestazioni definite e riconducibili a un costo unitario, nonché la serialità e ripetitività del servizio. Il TAR ha tuttavia ritenuto tale motivazione stereotipata, perché non dimostrava concretamente che gli aspetti qualitativi della prestazione fossero irrilevanti.
Da qui la distinzione centrale della sentenza: non era uniforme la prestazione, ma il suo sistema di remunerazione. Il TAR afferma infatti che ciò che risultava “oggettivo ed uniforme” erano gli importi corrisposti dalla stazione appaltante, mentre il servizio poteva variare in funzione delle caratteristiche concrete dell’attività da svolgere.
Il prezzo uniforme non rende standardizzata la prestazione.
Nel caso esaminato, il TAR arriva quindi alla conclusione che il servizio “non è standardizzato né per propria natura né a mezzo delle specifiche dettate dalla legge di gara”, pertanto accoglie la censura relativa al criterio di aggiudicazione, ritenendola sufficiente per annullare gli atti di gara.
CONCLUSIONI
L’aggiudicazione di una procedura con il minor prezzo richiede una motivazione rafforzata da parte della stazione appaltante, la quale deve dimostrare perché la prestazione, considerata nella sua concreta configurazione, sia standardizzata e perché non vi sia una reale utilità nell’acquisire offerte qualitativamente differenziate.
Il minor prezzo rappresenta sempre un’eccezione, prevista solo nei casi tipizzati dalla norma, ed anche in tali casi consentiti è sempre preferibile il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Dott.ssa Giulia Tronfi
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