Nelle gare aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è possibile per la stazione appaltante prevedere il meccanismo della riparametrazione dei punteggi.
La riparametrazione è finalizzata a preservare l’equilibrio tra le diverse componenti dell’offerta, in modo che in relazione a tutte le componenti l’offerta migliore ottenga il massimo punteggio, con conseguente rimodulazione delle altre offerte.
In merito all’anomalia delle offerte, l’articolo 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 prevede che: “Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara”.
L’odierna domanda che ci poniamo è se, per il superamento della soglia dei 4/5 nell’offerta tecnica, rileva il punteggio attribuito ante o post riparametrazione.
La risposta ce la dà la giurisprudenza amministrativa, la quale in più occasioni ha rilevato che ai fini dell’anomalia dell’offerta si deve tenere conto del punteggio attribuito dalla commissione prima della riparametrazione.